Conto economale regionale: analiticità della rendicontazione e discarico degli agenti (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 13 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dagli agenti contabili di un ente territoriale può essere dichiarato regolare con conseguente discarico degli agenti quando, in assenza di ammanchi, il livello di analiticità della rendicontazione consenta di verificare l’imputazione dei singoli fatti di gestione a ciascun agente operante e l’utilità delle spese per l’ente. La mancata compilazione di un autonomo documento di rendicontazione da parte del subagente che abbia operato in via ordinaria non è ostativa all’approvazione del conto, ove il subagente abbia sottoscritto il conto in ogni sua parte e la gestione risulti ricostruibile analiticamente. Le spese del fondo economale prive dei caratteri di imprevidibilità, urgenza ed occasionalità, qualora siano connotate da utilità per l’ente, non impediscono l’approvazione del conto e il discarico.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto n. 65350, depositato il 26 marzo 2020, reso da due agenti contabili — economi di una Regione — in relazione alla gestione delle minute spese della U.O. Forestale Est per l’esercizio 2017. Il deposito è avvenuto in ottemperanza a una precedente sentenza-ordinanza della stessa Sezione, resa nell’ambito di un giudizio iscritto al n. 30907 del registro di segreteria.
Con la relazione di irregolarità, il magistrato istruttore, rilevata la regolarità sostanziale della gestione e l’assenza di ammanchi, concludeva per la dichiarazione di regolarità del conto e per il discarico degli agenti. Sono stati segnalati profili di irregolarità formale: il subagente non aveva compilato un autonomo conto giudiziale e alcune spese, pur consentite, avevano carattere continuativo o programmabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la struttura del conto, composto da quattro prospetti: il conto di sintesi della gestione, il conto analitico della gestione, il conto di sintesi per tipologia di spesa e il conto analitico per tipologia di spesa. La rendicontazione si riferisce a un ordine di accreditamento che ha dato luogo a un’apertura di credito presso l’Istituto tesoriere per un importo di euro 102.500,00.
La Corte verifica la quadratura sostanziale del conto: le anticipazioni, pari a euro 77.331,87, corrispondono ai pagamenti per il medesimo importo, senza pagamenti in sospeso alla chiusura dell’esercizio né operazioni per cassa eccedenti il limite di euro 950,00. Emerge che i fatti di gestione non sono stati posti in essere solo dall’agente principale, ma anche in via ordinaria dal subagente, circostanza che avrebbe imposto la compilazione di un autonomo documento di rendicontazione per ciascuna gestione, al fine dell’esatta individuazione delle relative responsabilità. Il subagente ha tuttavia sottoscritto il conto in ogni sua parte.
Il punto decisivo è il livello di specificità delle annotazioni contenute nel conto analitico della gestione, sostanzialmente equivalente a un giornale di cassa. Tale analiticità ha consentito di verificare l’ammissibilità della tipologia delle spese, tutte afferenti al funzionamento dell’ufficio e nei limiti posti dalla normativa regionale di autorizzazione, nonché l’imputazione dei singoli fatti di gestione all’agente che in concreto li ha posti in essere, pur in assenza di una distinta rendicontazione.
Quanto alle spese prive dei caratteri di imprevidibilità, urgenza ed occasionalità che, secondo un consolidato e unitario orientamento della giurisprudenza contabile, devono sorreggere il ricorso al fondo economale, il Collegio, considerato che le stesse sono connotate anche da utilità per l’ente, le ritiene non ostative all’approvazione del conto. In assenza di ammanchi, il conto è dichiarato regolare e gli agenti sono ammessi al discarico; non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna.
Nota della Redazione
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