Inammissibili le censure sulla pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. VII n. 3305 del 27.01.2025)
Il ricorso per cassazione avverso la misura della pena concordata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è inammissibile: il negozio processuale ratificato dal giudice non è modificabile unilateralmente né censurabile per difetto di motivazione.