Inammissibili le censure sulla pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. VII n. 3305 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che investa la misura della pena concordata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta ratificato dal giudice, non può essere modificato unilateralmente, salvo che la pena concordata sia illegale. Ne deriva che la parte non può dolersi né della difformità tra accordo e decisione né dell’asserita reformatio in peius, ove la pena rideterminata risulti conforme all’accordo. Parimenti non è censurabile, sul punto, il difetto di motivazione, poiché il trattamento sanzionatorio concordato è sottratto al sindacato di legittimità.
Il Fatto
Due imputati ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, su accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena nei sensi concordati, confermando nel resto la decisione di primo grado. In primo grado entrambi erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 291 bis d.P.R. 43/1973 e uno solo anche del reato di cui all’art. 497 bis, commi 1 e 2, cod. pen.
Un ricorrente deduce violazione di norme processuali in ordine all’applicazione della recidiva e della continuazione esterna, denunciando una reformatio in peius e la difformità tra accordo e pena rideterminata; l’altro denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La questione approda in Cassazione per la verifica della sindacabilità del patto sulla pena.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disciplina dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, che consente alle parti di concordare l’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri, indicando al giudice anche la pena sulla quale vi è accordo quando i motivi accolti comportino una nuova determinazione sanzionatoria. Su tale base la Corte rileva che le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili in ragione del modulo definitorio prescelto in appello.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, formatasi sia su ricorsi avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen. sia avverso sentenze pronunciate nel vigore del similare istituto dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., poi abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2008. In particolare, Sezioni Unite n. 5466 del 28.01.2004, Sez. III n. 19983 del 09.06.2020 e Sez. V n. 7333 del 13.11.2018 affermano che la richiesta e il consenso delle parti sono espressioni del potere dispositivo e concorrono a formare un negozio processuale liberamente stipulato, che, ricevuta la ratifica del giudice, non può essere modificato unilateralmente da chi lo ha promosso o vi ha aderito, con l’aggiunta di ragioni già precluse dall’implicita rinuncia.
Da ciò deriva che, non potendo essere rimesso in discussione il trattamento sanzionatorio concordato, la parte non può neppure dolersi dell’assenza di motivazione sul punto. Quanto alle deduzioni sul preteso scostamento tra decisione e accordo e sulla reformatio in peius, la Corte verifica che la pena rideterminata in dispositivo è conforme all’accordo raggiunto: i richiami della sentenza impugnata all’aumento per la recidiva e all’esclusione della stessa sono qualificati come meri errori materiali nella redazione della motivazione, smentiti dal calcolo della pena, operato applicando le attenuanti generiche sulla pena base senza coinvolgerle nel giudizio di comparazione. Analogamente, l’attribuzione della continuazione esterna risulta dal calcolo correttamente riferita all’altro imputato.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e, per il solo imputato le cui censure sono state indotte da oggettivi errori materiali della sentenza, esclusione della condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, invece irrogata all’altro per euro tremila.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 497-bis c.p.
- Art. 599 c.p.p. – Decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari