Contraffazione di marchi notori e packaging, prova e dolo nel ricorso (Cass. pen. Sez. VII n. 25897 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contraffazione di marchi, l’alterazione punibile può consistere anche in una riproduzione solo parziale del segno, purché idonea a generare confusione con l’originale, da valutare con esame complessivo e sintetico dei segni posti a confronto. Quando il marchio è di larghissimo uso e di incontestata notorietà, non è necessaria la prova della registrazione, essendo sufficiente la dimostrazione della rinomanza e della notoria riferibilità del prodotto alla casa produttrice, con conseguente onere, in capo all’imputato, di fornire la prova contraria. La contraffazione può quindi riguardare anche il packaging e il codice identificativo univoco. Il dolo è desumibile dalle modalità di acquisto fuori dai circuiti ordinari, dalla cautela nella detenzione e vendita e dalla presenza del medesimo codice alfanumerico su tutti i pacchetti.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la condanna per detenzione ai fini di vendita di numerosi pacchetti di sigarette recanti marchi contraffatti. Il ricorso si articola in tre motivi: violazione di legge per errata qualificazione dei fatti, con richiesta di sussunzione nella diversa fattispecie dell’art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973 e conseguente assoluzione, essendo il quantitativo sequestrato inferiore alla soglia dei dieci chilogrammi; manifesta illogicità della motivazione sull’elemento soggettivo; omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi e li ritiene privi di fondamento. Sul primo profilo, il Collegio osserva che i giudici di merito hanno correttamente precisato come l’alterazione del marchio possa consistere anche in una riproduzione solo parziale, purché idonea a ingenerare confusione con l’originale, da accertare mediante esame complessivo e sintetico dei segni posti a confronto.
Quanto ai marchi oggetto di contraffazione, la Corte valorizza la loro notorietà: trattandosi di segni di larghissimo uso, non era necessaria la prova della registrazione, essendo sufficiente la dimostrazione della rinomanza e della notoria riferibilità alla casa produttrice, con conseguente onere a carico dell’imputato di fornire la prova contraria. Ne deriva che la contraffazione può investire anche il packaging e il codice identificativo univoco.
Nel caso concreto, i giudici di merito hanno accertato la contraffazione delle sigarette recanti i marchi oggetto di causa, sulla base delle verifiche operate dalle società produttrici, che avevano rilevato diversità dei segni e dei metodi di stampa del coperchio a cerniera nonché della carta di rivestimento del filtro, escludendo che i prodotti fossero stati realizzati o autorizzati dal titolare del marchio, e divergenze riconducibili a una specifica variante di contraffazione.
Il secondo motivo è generico e privo della necessaria correlazione con le ragioni della sentenza impugnata, che ha tratto il dolo dalle modalità di acquisto al di fuori dei circuiti ordinari, dalle modalità di detenzione e vendita connotate da particolare cautela e dalla presenza del medesimo codice alfanumerico su tutti i pacchetti. Il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato l’assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando la gravità della condotta, il costo e il valore delle sigarette e la personalità del ricorrente, gravato da un precedente con revoca della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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