Sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio priva di accertamento del contrabbando (TAR Lombardia n. 3056 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio prevista dall’art. 5 della legge n. 50/1994 presuppone l’accertamento della violazione cui accede. Ove la contestazione del contrabbando di cui all’art. 291-bis del d.P.R. n. 43/1973 non risulti compiutamente provata in ordine alla provenienza estera dei prodotti e all’assolvimento delle imposte, la sanzione accessoria non può essere irrogata. Il giudice amministrativo annulla il provvedimento affetto da difetto d’istruttoria, travisamento dei presupposti e violazione del principio di proporzionalità, non corrispondendo la sanzione alla gravità effettiva della condotta.
Il Fatto
La società ricorrente esercita il commercio al dettaglio di prodotti liquidi da inalazione (PLI) in più negozi. A seguito di accesso presso un punto vendita, funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno reperito e sequestrato flaconi privi di contrassegno fiscale, contestando il contrabbando di tabacchi lavorati esteri ex art. 291-bis del d.P.R. n. 43/1973.
La società ha dedotto che i prodotti erano di manifattura italiana, acquistati da distributori nazionali con deposito fiscale e con imposte già assolte. L’Agenzia ha comunque irrogato la chiusura dell’esercizio per ventidue giorni, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 50/1994. Da qui il ricorso, con domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo ratione temporis, richiamando l’art. 291-bis del d.P.R. n. 43/1973, l’art. 62-quater del d.lgs. n. 504/1995 — che al comma 7-bis estende ai PLI le disposizioni doganali — e l’art. 5 della legge n. 50/1994. Su questa base verifica i presupposti della sanzione accessoria irrogata.
Il primo rilievo riguarda il difetto d’istruttoria. Nel verbale di accesso risulta accertata la vendita di PLI senza contrassegno di legittimazione, ma non una condotta di contrabbando. L’attività di polizia giudiziaria, richiamata nella relazione dell’Agenzia, ha escluso il reato per i prodotti contenenti nicotina, essendo l’imposta di consumo già assolta, e ha ricondotto la residua violazione a una fattispecie amministrativa.
La richiesta di archiviazione della Procura conferma che la circolazione dei PLI privi di contrassegno, ove l’imposta risulti assolta, integra la violazione dell’art. 62-quater, comma 3-bis, del d.lgs. n. 504/1995, punita dall’art. 50, comma 1, con mera sanzione pecuniaria. Il Collegio ravvisa pertanto anche il travisamento dei presupposti, poiché la documentazione offerta dalla ricorrente, esaminata in sede penale, non comprova il contrabbando di tredici chilogrammi convenzionali.
Essendo la chiusura dell’esercizio una sanzione accessoria, che si aggiunge alle sanzioni della violazione presupposta, una volta esclusa la violazione ex art. 291-bis la misura non può che cadere. Risulta inoltre fondata la censura di proporzionalità, perché la sanzione è commisurata a una gravità non corrispondente ai fatti accertati, ed è provato il travisamento quanto all’asserita mancata adesione all’invito al pagamento ridotto, circostanza non dimostrata dall’Amministrazione.
Il ricorso è quindi accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati, con assorbimento degli altri profili. La domanda risarcitoria è respinta per mancata allegazione e prova degli elementi costitutivi. Le spese sono compensate tra le parti.
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Nota della Redazione
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