Revoca aggiudicazione per rifiuto stipula senza verifica ragioni (TAR Lazio n. 10338 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annotazione nel Casellario Informatico dei contratti pubblici della revoca dell’aggiudicazione, disposta per il rifiuto dell’aggiudicatario di stipulare il contratto, non ha natura sanzionatoria e non richiede che l’ANAC verifichi la sussistenza o la gravità dell’inadempimento, potendo l’Autorità limitarsi a valutare la non manifesta infondatezza dei fatti segnalati e l’utilità della notizia rispetto alle finalità del Casellario. L’obbligo motivazionale dell’ANAC risulta attenuato per le fattispecie tipiche di annotazione, tra cui la revoca dell’aggiudicazione, rispetto alle quali la valutazione legislativa di utilità è già effettuata a monte. Il termine di trenta giorni per la segnalazione della stazione appaltante ha natura acceleratoria e ordinatoria, non perentoria, potendo l’Autorità avviare il procedimento anche d’ufficio.
Il Fatto
La società, aggiudicataria di un appalto per lavori di ampliamento di una passerella ciclopedonale, comunicava alla stazione appaltante la propria rinuncia all’affidamento, adducendo circostanze sopravvenute non imputabili e non prevedibili. Il Comune revocava l’aggiudicazione e trasmetteva la segnalazione all’ANAC, che disponeva l’annotazione della notizia nel Casellario Informatico ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016.
La società impugnava il provvedimento di annotazione, deducendo la tardività della segnalazione, la carenza di motivazione e la mancata considerazione delle circostanze giustificative della rinuncia. L’ANAC si costituiva in giudizio insistendo per la legittimità del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR dichiara preliminarmente inammissibile il vizio di violazione del termine di conclusione del procedimento, dedotto dalla ricorrente con memoria non notificata alla controparte, in quanto le memorie difensive non possono ampliare il thema decidendum con censure nuove o elementi sostanzialmente nuovi rispetto al ricorso introduttivo.
Nel merito, il Collegio esclude che la segnalazione tardiva della stazione appaltante possa inficiare la legittimità dell’annotazione, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 7106 del 2025, secondo cui il termine di trenta giorni previsto dall’art. 11 del Regolamento ANAC ha natura acceleratoria e ordinatoria. La natura non sanzionatoria dell’annotazione non interdittiva esclude la perentorietà del termine, potendo l’Autorità avviare il procedimento anche d’ufficio.
Quanto all’obbligo motivazionale, il TAR richiama il costante orientamento secondo cui l’ANAC non deve sostituirsi al giudice nella valutazione della sussistenza dell’inadempimento, ma deve apprezzare solo la non manifesta infondatezza dei fatti segnalati e la loro utilità per le finalità del Casellario. Per le fattispecie tipiche, tra cui la revoca dell’aggiudicazione, la motivazione può essere alleggerita, essendo la valutazione di utilità già operata a monte dal legislatore. L’Autorità è tenuta solo a dare sinteticamente conto delle diverse ricostruzioni dei fatti emerse in sede istruttoria.
Il Collegio osserva che il rifiuto dell’aggiudicatario di stipulare il contratto, in assenza di valide e oggettive scriminanti, integra una tipica ipotesi di responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c., annoverabile tra le “altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o affidabilità dell’operatore economico”. La circostanza che la ricorrente abbia liberamente presentato l’offerta e non abbia contestato i fatti posti a base della revoca esclude la manifesta infondatezza della notizia.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della società al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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