Rinuncia agli atti e accettazione della parte interessata nel giudizio pensionistico contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 187 del 31.07.2025)
Nel giudizio pensionistico contabile la rinuncia agli atti produce effetti solo con l’accettazione della parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione, anche se l’art. 110 CGC non richiama espressamente la formula dell’art. 306 cod. proc. civ.