Sanatoria ex tunc della notifica alla società estinta per costituzione del socio (Cass. civ. Sez. 5 n. 23397 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del ricorso per cassazione effettuata nei confronti di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese prima del 13.12.2014, e quindi estinta con contestuale cessazione della capacità processuale dell’ente, è affetta da nullità sostanziale dell’atto introduttivo per errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius. Tale nullità è sanata con efficacia ex tunc, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., dalla costituzione in giudizio del socio unico, quale successore dell’ente estinto, avvenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza impugnata. L’evento estintivo della società intervenuto prima della proposizione dell’appello comporta che l’impugnazione deve essere indirizzata ai soci, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ., e la sua proposizione nei confronti dell’ente estinto non determina l’inammissibilità del ricorso ove il socio si costituisca, rendendo rituale l’instaurazione del contraddittorio ed escludendo ogni decadenza.
Il Fatto
A seguito di un accertamento induttivo “a tavolino” relativo al periodo d’imposta 2005, l’Agenzia delle Entrate rideterminava il reddito e il volume d’affari di una società a socio unico, rilevando l’omessa presentazione delle dichiarazioni reddituali. La contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla CTP di Milano, che ne disponeva il parziale annullamento, riconoscendo la deducibilità dei costi indicati in bilancio, la detraibilità dell’IVA risultante dai registri e annullando le sanzioni per l’asserita negligenza del consulente contabile.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello dell’Ufficio, dichiarando inammissibile come domanda nuova la censura sull’inerenza dei costi, ritenendo la contribuente legittimata alla deduzione dei costi emergenti dalle scritture contabili e confermando l’esclusione delle sanzioni. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia, mentre il socio ed ex liquidatore si costituiva eccependo l’inammissibilità della notifica, eseguita nei confronti di una società già cancellata dal registro delle imprese.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende l’eccezione preliminare di inammissibilità, ricostruendo il quadro normativo in tema di estinzione delle società di capitali. Richiamato l’art. 2495 cod. civ., la S.C. rammenta che la cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione immediata dell’ente e che il differimento quinquennale degli effetti, introdotto dall’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, non ha valenza interpretativa né efficacia retroattiva, applicandosi solo alle cancellazioni richieste dopo il 13.12.2014. Nel caso di specie, la cancellazione era avvenuta il 3.9.2014, sicché la società era estinta e priva di capacità processuale.
Richiamando le Sezioni Unite n. 6070 del 2013 e n. 15295 del 2014, la Corte afferma che l’estinzione della società determina un fenomeno successorio e che l’impugnazione deve essere proposta nei confronti dei soci, quali successori, a pena di inammissibilità. La giurisprudenza successiva ha tuttavia precisato che la notifica alla società estinta configura una nullità dell’atto introduttivo per errata identificazione del soggetto passivo, sanabile con efficacia ex tunc dalla costituzione in giudizio del socio successore, non essendo configurabile un’inesistenza giuridica della vocatio in ius.
La Corte, valorizzando il principio di raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., ritiene sanata la nullità della notifica del ricorso per cassazione, in quanto la costituzione del socio unico, sebbene effettuata al solo fine di eccepire l’inammissibilità, consente di ritenere ritualmente instaurato il contraddittorio, escludendo la tardività dell’impugnazione.
Nel merito, la Corte ritiene fondato il primo motivo di ricorso, affermando che l’inerenza dei costi è strettamente correlata alla loro documentabilità e che l’onere della prova grava sul contribuente, non potendo la censura dell’Ufficio essere qualificata come domanda nuova. Accoglie altresì il secondo motivo, ribadendo che la prova dell’assenza di colpa, ai fini dell’esclusione delle sanzioni, grava sul contribuente, il quale risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione da parte del professionista incaricato ove non dimostri di aver vigilato, non essendo sufficiente una mera denuncia all’autorità giudiziaria.
Fondato è anche il terzo motivo, poiché la CTR si era limitata a menzionare la sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante senza esaminarne criticamente il contenuto, non potendo il giudicato penale essere esteso ex se al giudizio tributario. La Corte cassa la sentenza e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.