Rito abbreviato contabile: estinzione del giudizio, spese a carico del convenuto (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 101 del 10.12.2024)
La definizione del giudizio di responsabilità con il rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. non è cessazione della materia del contendere, ma modalità atipica di conclusione della lite. Le spese restano a carico del convenuto: la compensazione è tassativa.