Rito abbreviato contabile e definizione alternativa del giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 110 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato di cui all’art. 130 del codice di giustizia contabile costituisce una fattispecie estintiva speciale, alternativa al giudizio ordinario, che si perfeziona con il tempestivo e regolare versamento in unica soluzione della somma determinata dal collegio. Esso non integra una cessazione della materia del contendere, poiché il pagamento è solo parziale rispetto alla pretesa risarcitoria azionata. Il collegio, accertato l’avvenuto versamento, definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese e dichiarando la definizione nei confronti del convenuto. La sentenza così pronunciata in primo grado è non impugnabile.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio un Sostituto Commissario della Polizia di Stato, all’epoca responsabile della Squadra Amministrativa presso una Questura, chiedendone la condanna al risarcimento di € 11.945,00 in favore dell’amministrazione di appartenenza. L’addebito riguardava lo svolgimento, negli anni dal 2015 al 2022, di incarichi di docenza retribuiti presso agenzie formative private, senza la prescritta autorizzazione dell’amministrazione.
Il convenuto, costituitosi, contestava la fondatezza della domanda, eccepiva l’assenza di antigiuridicità e di colpa grave e formulava richiesta di rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento di € 2.389,00, pari al 20% della pretesa. Il pubblico ministero rendeva parere favorevole.
La Motivazione della Corte
Il collegio era chiamato a deliberare sulla richiesta di definizione alternativa, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno richiesto. Con decreto n. 7 del 2025, adottato all’esito della prima camera di consiglio, la Sezione accoglieva la richiesta, ritenendo la somma congrua e rilevando che non si prospettava una ipotesi di arricchimento doloso.
Definita la prima fase, il collegio fissava l’udienza camerale per accertare l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, come prescritto dall’art. 130, comma 6, c.g.c.. All’udienza del 18 settembre 2025 il relatore evidenziava il deposito della documentazione attestante il pagamento, mentre il pubblico ministero prendeva atto della regolarità del versamento e chiedeva la definizione della pretesa originaria.
La Corte ricostruisce il quadro normativo: il comma 8 prevede che il collegio definisca il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese; il comma 9 qualifica non impugnabile la sentenza pronunciata in primo grado; il comma 10 dispone la prosecuzione con il rito ordinario in caso di mancato accoglimento o di omesso pagamento.
Dalla documentazione emergeva il tempestivo e regolare versamento in unica soluzione in favore del Ministero dell’Interno. La Sezione qualifica quindi la definizione come alternativa al giudizio, secondo il tenore letterale della norma, escludendo che si configuri una cessazione della materia del contendere, dal momento che il pagamento è solo parziale. Si tratta di una fattispecie estintiva speciale, non riconducibile né al modello processuale civile degli artt. 306 e ss. c.p.c., né alle ipotesi degli artt. 110 e 111 c.g.c., richiamando sul punto Sez. III Centr. n. 104/2018. Le spese di giudizio, liquidate in € 285,26, sono poste a carico della parte convenuta, in coerenza con Sez. III Centr. n. 210/2019 e con la giurisprudenza della stessa Sezione.
Nota della Redazione
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