Pericolo di fuga non richiede interrogatorio preventivo obbligatorio (Cass. pen. Sez. 3 n. 6756 del 19.02.2026)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame è inammissibile quando la motivazione sul pericolo di fuga e sulla adeguatezza della misura è scevra da manifesta illogicità e si fonda su elementi concreti.