Parco Agrisolare, inammissibile la doppia domanda dello stesso beneficiario (TAR Lazio n. 270 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure a sportello per l’assegnazione di contributi pubblici, il soccorso istruttorio non è ammesso a sanare errori di compilazione della domanda, poiché l’integrazione postuma altererebbe la par condicio tra i concorrenti e svilirebbe il criterio cronologico che governa la selezione. La lex specialis che vieta di presentare proposte a valere su tabelle diverse da parte del medesimo beneficiario, a pena di inammissibilità di tutte, è espressione di un obbligo di autoresponsabilità del partecipante e non tollera emendamenti successivi. Tale rigore è rafforzato quando il contributo costituisce aiuto di Stato in deroga al divieto di cui all’art. 107 TFUE e le risorse sono limitate e assegnate fino a esaurimento.

Il Fatto

Una società agricola cooperativa presentava, tramite il portale informatico predisposto dal gestore, due distinte domande di ammissione al contributo PNRR Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 Parco Agrisolare, relative a due impianti fotovoltaici da installare in comuni diversi. Per la prima richiesta la società dichiarava di rientrare nella categoria di cui alla Tabella 2; per la seconda nella Tabella 3.

In fase di valutazione il gestore rilevava la presentazione di due istanze a valere su tabelle diverse da parte del medesimo beneficiario, in violazione dell’art. 3, comma 7, del Secondo Avviso. Dopo aver avviato in autotutela l’annullamento della prima domanda, inizialmente ammessa, il gestore comunicava l’esclusione della seconda. La società impugnava il provvedimento davanti al giudice amministrativo, deducendo l’errore materiale nell’indicazione della tabella, la disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe e l’illegittimità derivata delle norme del bando.

La Motivazione della Corte

Il collegio respinge il ricorso muovendo da una premessa processuale: la mancata integrazione del contraddittorio verso tutti i controinteressati ammessi è superabile, ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a., in ragione della manifesta infondatezza della pretesa. È respinta anche l’istanza di estromissione avanzata da uno dei soggetti ammessi, poiché gli incentivi hanno ammontare complessivo determinato e a esaurimento.

Sul primo motivo il Tribunale richiama i propri consolidati approdi: nelle procedure a sportello il soccorso istruttorio non è applicabile, perché l’integrazione di atti richiesti a pena di esclusione premierebbe comportamenti elusivi del criterio cronologico. Il partecipante potrebbe presentare una domanda incompleta confidando di integrarla poi. La par condicio sarebbe alterata anche dal solo rischio di postergazione delle istanze dei soggetti già ammessi (richiamate Cons. Stato n. 3180/2021 e Ad. Plen. n. 9 del 2014).

Il collegio valorizza il dato temporale: la società ha inviato entrambe le domande al ridosso dell’apertura della piattaforma, avendo a disposizione un mese per rilevare l’errore e rimediarvi mediante annullamento della proposta erronea, secondo l’art. 6.4 del Regolamento Operativo. Né rileva la comunicazione via pec, poiché il paragrafo 1.3 del Regolamento riserva alla piattaforma informatica l’unico canale per le comunicazioni rilevanti.

Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il Tribunale esclude che le fattispecie addotte siano sovrapponibili e nega l’esistenza di un dovere generale di emendabilità degli errori in capo all’amministrazione. Un diverso comportamento avrebbe anzi leso chi era stato escluso per violazioni non tempestivamente sanate.

Infine, il motivo di illegittimità derivata è respinto: il decreto ministeriale fissa i principi generali e demanda all’Avviso la definizione delle modalità di presentazione delle domande. Il regime differenziato delle tabelle, soggette in parte ad aiuti di Stato e in parte a esenzione, e la limitatezza delle risorse giustificano regole stringenti. Il contributo Parco Agrisolare è aiuto di Stato, in deroga all’art. 107 TFUE, e ciò impone rigore interpretativo (richiamata Cons. Stato, sez. II, n. 9023/2024). Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la novità e complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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