Silenzio assenso su impianti telefonia e preavviso rigetto non sospensivo (TAR Toscana n. 1035 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di autorizzazione all’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica disciplinati dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 trova applicazione limitatamente all’obbligo di preavviso e al divieto di diniego fondato su motivi non prospettati, ma non produce effetti sospensivi né interruttivi del termine perentorio di sessanta giorni per la conclusione del procedimento. Decorso inutilmente tale termine senza la comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza, di un parere negativo dell’organismo di controllo ovvero di un dissenso congruamente motivato di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali, si forma il silenzio assenso sull’istanza. La specialità della disciplina del codice delle comunicazioni elettroniche non consente di escluderne l’applicazione in relazione alle valutazioni rimesse all’autorità preposta al vincolo monumentale.
Il Fatto
Una società di infrastrutture per le telecomunicazioni, insieme ad altri operatori, presentava al SUAP di un comune toscano l’istanza di autorizzazione per l’installazione di impianti di telefonia in sommità del campanile di una chiesa, con progetto architettonico e relazione paesaggistica diretti a contenere l’impatto visivo. L’istanza era trasmessa anche alla Soprintendenza competente per il vincolo monumentale e paesaggistico.
Dopo una prima istanza e una successiva ripresentazione, la Soprintendenza esprimeva un preavviso di diniego e, solo in un momento successivo, il parere negativo definitivo; il comune concludeva quindi negativamente la conferenza di servizi. La società ricorreva al TAR per l’annullamento degli atti e per l’accertamento della formazione del silenzio assenso.
La Motivazione della Corte
Il collegio ritiene fondato il primo motivo, incentrato sulla violazione del termine di conclusione del procedimento. Il dies a quo viene individuato nella ripresentazione dell’istanza o, al più tardi, nella comunicazione delle coordinate corrette del sito. Entro il termine perentorio di sessanta giorni non risulta adottato alcuno degli atti che l’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 considera impeditivi della formazione del titolo tacito.
Il dissenso motivato della Soprintendenza, sia sul profilo paesaggistico sia su quello monumentale, è intervenuto solo con il parere del 2.05.2025, mentre la determinazione dirigenziale comunale di conclusione negativa della conferenza è stata adottata il 5.06.2025: entrambi tardivi rispetto alla scadenza del termine.
Il Tribunale esclude che il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 possa operare quale fattore impeditivo. Richiamando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cons. Stato, sez. VI, n. 3657 del 2025; Id., n. 898 del 2025; TAR Toscana, sez. I, n. 73 del 2026), si afferma che nei procedimenti ex art. 44 la norma sul preavviso trova applicazione solo per l’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi e per il divieto di diniego su motivi non prospettati, restando incompatibile con la disciplina speciale l’attribuzione di efficacia sospensiva del termine.
Quanto alla tesi della difesa dello Stato, secondo cui il meccanismo del silenzio assenso non opererebbe per le valutazioni rimesse all’autorità preposta al vincolo monumentale, il collegio rileva che l’art. 44, comma 10, richiama espressamente il dissenso dell’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali. La disciplina del codice delle comunicazioni elettroniche è dunque speciale rispetto a quella del d.lgs. n. 42/2004, come conferma l’art. 43, comma 5, che fa salve le disposizioni di tutela dei beni ambientali e culturali nel rispetto del procedimento semplificato degli articoli 44 e 49.
Accolta la domanda di accertamento del silenzio assenso, il Tribunale dichiara l’inefficacia della determinazione comunale e degli atti presupposti, compreso il parere della Soprintendenza, ai sensi dell’art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990. Il secondo motivo resta assorbito. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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