Payback dispositivi medici: cessata materia, improcedibilità e difetto di giurisdizione (TAR Lazio n. 271 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, l’intervenuto versamento della quota ridotta del 25 per cento degli importi, prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025 convertito dalla legge n. 118/2025, estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale. Ove le Regioni non abbiano comunicato alla segreteria del TAR Lazio il provvedimento di accertamento del versamento, il ricorso avverso gli atti statali è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. I ricorsi per motivi aggiunti avverso i decreti regionali e provinciali attuativi sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la relativa cognizione al giudice ordinario, con facoltà di riassunzione nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato davanti al TAR Lazio i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, l’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, con cui è stata data attuazione al meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018, ex art. 9-ter d.l. n. 78/2015.

Con successivi ricorsi per motivi aggiunti la società ha gravato i decreti e le determinazioni con cui le Regioni e le Province autonome hanno approvato gli elenchi delle aziende soggette a payback e i relativi importi. Nel corso del giudizio è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito con legge n. 118/2025, che ha ridotto la quota dovuta al 25 per cento. La ricorrente ha documentato il pagamento in favore di alcune Regioni, mentre Veneto e Piemonte hanno dichiarato la cessata materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i propri precedenti (nn. 8732/2025, 8733/2025, 8736/2025, 11542/2025 e 11550/2025) e redige la sentenza in forma semplificata ex art. 74 c.p.a., non ravvisando ragioni per discostarsi. Assume rilievo centrale il ius superveniens rappresentato dall’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025. La norma prevede che il versamento della quota ridotta del 25 per cento degli importi estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale.

La pronuncia di cessata materia del contendere, tuttavia, può essere emessa solo a seguito della comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento. Nei casi in cui la ricorrente o le Regioni si siano limitate a dichiarare o documentare il versamento, si configura la sopravvenuta carenza di interesse e dunque l’improcedibilità del ricorso in parte qua.

Quanto alle sentenze della Corte costituzionale n. 139 e 140 del 2024, il Collegio ne prende atto. La prima ha esteso a tutte le aziende fornitrici la riduzione al 48 per cento della quota, con caducazione delle procedure e dei termini dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023. La seconda ha ritenuto il meccanismo di payback ragionevole e proporzionato nell’ambito del bilanciamento operato dal legislatore.

Per le Regioni per le quali non risulta in atti alcun pagamento documentato, il ricorso è deciso nel merito e respinto, sulla base dei precedenti cui il Collegio si riporta. I ricorsi per motivi aggiunti avverso i decreti regionali e provinciali sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, con facoltà di riassunzione davanti al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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