Corte dei conti ritardi attuazione sistema nazionale ciclovie turistiche (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 64 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche ex art. 100, comma 2, Cost. e art. 3, comma 4, legge n. 20/1994 verifica la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi di legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dell’azione. Ove l’articolazione delle competenze fra più direzioni generali non sia disciplinata da specifiche disposizioni interne e la titolarità delle risorse non corrisponda alla competenza sui procedimenti, si determina una frammentazione gestionale che rallenta l’attuazione del programma e genera ingenti residui passivi. La formazione di economie di bilancio su risorse già ricadute in conto residui è sintomatica di una gestione non efficiente ed efficace. Le amministrazioni destinatarie devono adottare le misure consequenziali entro i termini di legge.

Il Fatto

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha esaminato la gestione delle risorse destinate alla progettazione e realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche e al sostegno della ciclabilità cittadina, articolato su dieci percorsi per circa seimila chilometri.

L’indagine muove dalle risultanze di un precedente monitoraggio sui capitoli 7582, 7584 e 7585, estesa ai capitoli 7333 e 7580 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’obiettivo è verificare il corretto impiego delle risorse e l’efficacia delle misure di messa in sicurezza dei percorsi ciclabili. L’istruttoria ha coinvolto il Mit, il Ministero della cultura e il Ministero del turismo.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto una criticità organizzativa. La gestione dei capitoli è stata attribuita a centri di responsabilità diversi dalle direzioni generali competenti sui singoli procedimenti. Sul capitolo 7582 la Direzione generale per le strade e le autostrade era titolare delle risorse, mentre l’istruttoria tecnica spettava alla Direzione generale per la sicurezza stradale e alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale. Ne è derivata una procedura di pagamento fondata su prassi operative, giudicata macchinosa e foriera di rallentamenti.

Sul piano finanziario, i dati di consuntivo mostrano una capacità di spesa assai ridotta in conto competenza e una gestione di cassa imperniata sull’utilizzo dei residui. Sul capitolo 7582 gli stanziamenti definitivi del piano gestionale 1 hanno raggiunto 332 milioni di euro, a fronte di impegni pari al 14,94 per cento e pagamenti totali del 34,74 per cento sulla massa spendibile. La Corte segnala inoltre la formazione di economie in conto residui per oltre 24 milioni di euro negli esercizi 2021-2023, circostanza incompatibile con una gestione efficiente.

Quanto all’attuazione, il Piano generale della mobilità ciclistica è stato approvato solo con decreto del 23 agosto 2022, oltre i termini fissati dalla legge n. 2/2018. I progetti di fattibilità tecnico-economica delle dieci ciclovie sono stati valutati dal tavolo tecnico operativo con tempistiche dilatate, dal 2019 per il GRAB al marzo 2022 per la ciclovia Adriatica. La scadenza per l’aggiudicazione del primo lotto funzionale è stata uniformata al 31 dicembre 2023.

La Corte evidenzia poi il concorso delle risorse PNRR, con l’intervento M2C2 4.1 e il d.m. 12 gennaio 2022, n. 4, e le modifiche introdotte con decisione del Consiglio dell’8 dicembre 2023, che hanno ridotto i target chilometrici ed eliminato la milestone di aggiudicazione. Rileva, infine, l’inadeguatezza degli strumenti di monitoraggio, non essendo possibile per il secondo lotto il doppio inserimento dei dati, e l’assenza di controlli sul territorio per carenza di risorse umane.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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