Obbligo di rendiconto del consegnatario comunale con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 36 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia titolare di un mero debito di vigilanza — e non di un debito di custodia — non riveste la qualifica di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Costituisce principio consolidato che soltanto i consegnatari con debito di custodia siano assoggettati a tale obbligo, presupponendo il debito di custodia una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e conseguente obbligo restitutorio. I beni mobili in uso continuativo presso gli uffici, costituenti mere scorte operative destinate all’ordinario funzionamento degli stessi, restano esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa. Ne deriva che il giudizio di conto promosso nei confronti di un consegnatario con debito di vigilanza è improcedibile, per difetto dei presupposti normativi dell’obbligo di rendiconto.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso, per l’esercizio finanziario 2016, da una funzionaria di un Comune in qualità di consegnataria di beni mobili. Il conto era stato trasmesso all’Amministrazione con ampio ritardo e dall’Ente depositato presso la Sezione giurisdizionale nel maggio 2023, senza l’allegazione della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c..
Con la relazione d’irregolarità il magistrato istruttore ha rilevato che l’atto depositato, pur redatto su modello conforme al modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996, non era qualificabile come conto giudiziale: la gestione ricompresa riguardava tutte le voci delle immobilizzazioni patrimoniali dell’ente, senza che fossero individuabili i beni riferibili a una gestione con debito di custodia. La consegnataria, condividendo i rilievi, ha chiesto dichiararsi l’insussistenza dell’obbligo di resa del conto, non sussistendo a suo carico alcun debito di custodia ma solo di mera vigilanza. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 93 del T.U.E.L., che impone la resa del conto giudiziale al tesoriere e a ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali. La formulazione letterale della norma è ampia, poiché richiama la gestione e i beni senza distinzione. Tuttavia, con riguardo ai beni mobili degli enti locali, costituisce principio consolidato che soltanto i consegnatari con debito di custodia siano tenuti a rendere il conto.
La Corte richiama quindi l’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
Il discrimine tra le due figure è ricostruito dalla giurisprudenza amministrativa contabile: il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o magazzino, alimentato da acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione; il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e per la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
Qualora la giacenza presso i singoli uffici ecceda la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità, essa risponde a un’esigenza di continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile con debito di custodia, soggetta alla resa del conto. Nella fattispecie, i beni indicati negli elenchi erano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti; sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia affatto la gestione di magazzino conforme al modello 24.
Poiché sulla consegnataria gravava un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, vengono meno i presupposti normativi dell’obbligo di rendiconto: il giudizio di conto è dichiarato improcedibile. Essendo il giudizio limitato a mere questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 174/2016, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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