Acquisizione indiretta di partecipazione societaria non motivata sui fini istituzionali (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 310 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere prescritto dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall’art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, va espresso anche quando l’Ente assume la qualità di socio in via indiretta e passiva, quale esito funzionale di un’aumento di capitale riservato ad altro socio e liquidato mediante conferimento di quote. Il controllo della Corte dei conti verifica la conformità dell’atto non solo agli artt. 5, 7 e 8 TUSP, ma anche all’art. 4, comma 1, TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’Ente deve motivare analiticamente la rispondenza della partecipazione ai fini istituzionali, la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria. In difetto, il parere è sfavorevole. Qualora l’Amministrazione intenda procedere ugualmente, deve motivare analiticamente le ragioni del dissenso e pubblicarle sul sito istituzionale, informandone la Sezione.
Il Fatto
Un Comune lombardo ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti il provvedimento n. 28/2025, con cui il Consiglio comunale ha preso atto e approvato un progetto di rafforzamento della partnership industriale tra due multiutility. L’operazione prevede un aumento di capitale della società partecipata, riservato al socio industriale e liquidato mediante conferimento di una quota del 45 per cento di una società veicolo operante nel servizio idrico integrato di altra provincia.
Da tale operazione deriva, in capo al Comune, l’acquisizione indiretta di una partecipazione nella società veicolo, con riduzione della propria quota nella partecipata diretta. L’Ente ha richiesto il parere prescritto dall’art. 5 TUSP, sottoponendo l’atto al controllo preventivo della Sezione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio si sofferma sull’ambito oggettivo del controllo. Il parere ex art. 5 TUSP riguarda i soli momenti in cui l’Amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la qualifica di socio. La Corte osserva che la delibera comunale non contiene solo un aumento di capitale, ma anche l’acquisto della qualità di socio indiretto nella società veicolo. L’atto è pertanto soggetto al parere.
La Sezione richiama il parere già reso dalla Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna sul medesimo progetto, di segno negativo, condividendone i contenuti per la parte di interesse. Passa poi all’esame dei singoli parametri motivazionali.
Quanto alla compatibilità con i fini istituzionali, la Corte rileva che la società veicolo opera in un bacino idrico diverso da quello di appartenenza del Comune. L’acquisizione non è funzionale al servizio idrico locale e risulta anzi in contrasto con l’art. 4, comma 1, TUSP, che vieta di acquisire o mantenere partecipazioni in società aventi ad oggetto attività non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali. Le sole ragioni desumibili attengono a vantaggi finanziari e speculativi.
Sul piano della convenienza economica, i vantaggi rappresentati riguardano il consolidamento societario e i maggiori dividendi. La Corte però osserva che la partecipazione indiretta non produce servizi funzionali all’attività dell’Ente e non è confrontabile con alternative di gestione. Quanto alla sostenibilità finanziaria, il business plan risulta documentato solo fino alla scadenza dell’affidamento del bacino idrico interessato; oltre tale data la valutazione resta dipendente dall’esito della gara.
Sul versante dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, la Corte esamina l’assetto di governance. L’accordo attribuisce al partner industriale il controllo della gestione operativa e ampi poteri di nomina e decisione, con conseguente recessione del ruolo pubblico di controllo in una compagine societaria già frammentata. La Sezione conclude per il parere sfavorevole, in quanto l’atto contrasta con l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, e richiama l’onere di motivazione analitica e di pubblicità in caso di dissenso.
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Nota della Redazione
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