Inammissibile l’appello contabile senza prova delle notifiche depositate (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 33 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità contabile, l’appello è inammissibile quando l’appellante non depositi nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, l’atto di impugnazione notificato unitamente alla prova delle eseguite notificazioni entro trenta giorni dall’ultima notificazione, ai sensi dell’art. 180, comma 1, cod. giust. cont. Il rispetto del termine di notifica, pur necessario per instaurare il contraddittorio, non è sufficiente a introdurre validamente il giudizio di gravame. Il deposito tardivo della documentazione comprovante il perfezionamento della notifica non sana l’omesso adempimento. La norma persegue la ragionevole durata del processo e non costituisce una mera formalità, ma strumento di piena realizzazione del contraddittorio.

Il Fatto

La Procura regionale evocava in giudizio una società agricola semplice, i suoi soci-amministratori e i responsabili di un Centro di Assistenza Agricola, contestando un danno erariale di oltre cinquantamila euro per l’illecito ottenimento di contributi agricoli comunitari in danno di AGEA, connesso all’inserimento nelle domande uniche di pagamento di terreni privi di disponibilità giuridica in capo all’impresa.

La Sezione territoriale, respinta l’eccezione di prescrizione per ritenuto occultamento doloso del danno, accoglieva la pretesa e condannava i convenuti alle restituzioni. La società e due soci proponevano appello, deducendo il diverso dies a quo della prescrizione e la contraddittorietà della motivazione sulla responsabilità. L’Ufficio di Procura generale eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 180 cod. giust. cont.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare, perché preclusiva dell’esame del merito, l’eccezione di inammissibilità. L’art. 180, comma 1, cod. giust. cont. impone all’appellante di depositare nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, l’atto di impugnazione notificato, una copia della sentenza e la prova delle eseguite notificazioni.

La Corte chiarisce il rapporto tra notifica e deposito. La tempestività della notifica, pur dirimente per l’instaurazione del contraddittorio, non è sufficiente a introdurre il corretto esercizio della funzione giurisdizionale: l’atto di gravame, con la prova delle notifiche, deve essere anche depositato entro trenta giorni dall’ultima notificazione.

Il comma 2 della disposizione consente all’appellante di procedere al deposito anche nel momento in cui la notificazione si perfeziona nei suoi confronti, ma in tal caso egli deve depositare, a pena di inammissibilità, la documentazione comprovante il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, come previsto dal comma 3. La norma, osserva il Collegio, persegue il diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo e non è una mera formalità, ma strumento idoneo a realizzare la dialettica processuale, espressione del principio del contraddittorio, secondo il precedente della Sez. Appello Sicilia n. 9/A/2025.

Nel caso concreto, parte appellante non ha mai depositato la documentazione a prova dell’avvenuta notifica del gravame alla Procura e a uno dei responsabili del CAA. Per quest’ultimo, il difensore ha versato in atti unicamente la ricevuta di spedizione della raccomandata. Per l’altro responsabile contumace, il plico è stato restituito all’avvocato per mancato ritiro, ma dalla documentazione depositata non risulta in alcun modo che la restituzione sia avvenuta alla data affermata dalla difesa.

Il Collegio non ravvisa pertanto gli adempimenti richiesti dall’art. 180 cod. giust. cont. L’appello è dichiarato inammissibile, con conseguente conferma della sentenza impugnata e assorbimento di ogni altra questione. Le spese di giudizio, liquidate in favore dello Stato, seguono la soccombenza e sono poste a carico degli appellanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *