Simulazione assoluta e valutazione globale degli indizi presuntivi (Cass. civ. Sez. II n. 12813 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di simulazione assoluta del contratto, quando la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, così da consentire illazioni secondo l’id quod plerumque accidit. Il relativo apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. Ne consegue che la parte che, deducendo la violazione degli artt. 2697, 1417 e 2729 cod. civ., chieda in realtà una rivalutazione nel merito del compendio indiziario, non prospetta un vizio di legittimità ma un inammissibile sindacato sulla valutazione delle prove.

Il Fatto

Una società promittente venditrice, dopo una sentenza costitutiva emessa ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. e divenuta irrevocabile, alienava a un terzo l’immobile già oggetto del preliminare, con atto pubblico trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda del promissario acquirente. Quest’ultimo conveniva in giudizio la società e il terzo acquirente per far accertare la simulazione assoluta dell’atto di compravendita, in via subordinata proponendo azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ.

Il Tribunale rigettava la domanda revocatoria per prescrizione ma accoglieva quella di simulazione, dichiarando la nullità dell’atto pubblico. La Corte di appello confermava, rigettando gli appelli. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione delle norme in materia di prova e presunzioni.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha censurato la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che gli elementi valorizzati dai giudici di merito sarebbero stati compatibili con una semplice azione pauliana, ormai prescritta, e non con la simulazione. Ha richiamato plurimi fatti asseritamente incompatibili con l’alienazione fittizia, tra cui l’inadempimento del promissario, la tardiva trascrizione della sua domanda e la proposizione dell’azione cinque anni dopo la sentenza favorevole.

La Corte rileva anzitutto un profilo di ordine processuale: la ricorrente non ha dedotto un vizio riconducibile al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi, ma solo una violazione di legge. La censura, nella sua essenza, sollecita una rivalutazione di merito degli elementi probatori, inammissibile in sede di legittimità.

Nel merito, la Corte osserva che la Corte di appello ha ricostruito un quadro indiziario complesso, fondato su circostanze tra loro coordinate e non parcellizzate: la mancata spiegazione del prezzo dichiarato inferiore a quello effettivo, la contiguità temporale delle rivendite, l’inusitata dilazione del pagamento senza garanzie, l’assenza di titoli giustificativi del possesso trasmesso al terzo. Tali elementi convergono verso la simulazione assoluta, con motivazione logica e adeguata.

La Corte richiama il principio pacifico della propria giurisprudenza (Cass. n. 28224/2008 e Cass. n. 22801/2014): in tema di simulazione assoluta, il giudice del merito può fondare la decisione su presunzioni, valutandone la convergenza globale. L’apprezzamento è incensurabile se sorretto da corretta motivazione.

Quanto all’eccepito inadempimento del promissario, la Corte rileva che esso non legittima di per sé l’alienazione a terzi, potendo la società avvalersi degli ordinari rimedi per ottenere l’adempimento o chiedere la risoluzione. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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