Transazione tra preponente e cliente e provvigione ridotta dell’agente (Cass. civ. Sez. II n. 12816 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In ogni caso in cui il preponente e il cliente acquisito dall’agente concludano una transazione che comporti la mancata ulteriore esecuzione dei contratti dai quali sarebbe sorto il diritto alla provvigione, all’agente spetta la provvigione ridotta ai sensi dell’art. 1748, quinto comma, cod. civ. per la parte non eseguita, nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, secondo equità. La norma non pone limitazioni in ordine al contenuto dell’accordo, richiedendo esclusivamente che questo comporti la mancata esecuzione, in tutto o in parte, del contratto. È irrilevante che la transazione dia luogo a un nuovo regolamento di interessi o sia qualificabile come novativa. Il diritto alla provvigione ordinaria presuppone, invece, la conclusione dell’affare: il risultato utile conseguito dal preponente tramite transazione non è sufficiente.
Il Fatto
Una società agente ha convenuto in giudizio la preponente per ottenere il pagamento della provvigione del 5% sulla somma incassata da quest’ultima in relazione ai contratti procurati con un cliente terzo, nonché la provvigione ridotta sulla parte non eseguita di tali contratti. Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda.
La preponente ha proposto appello principale e l’agente appello incidentale. La Corte d’appello ha accolto l’appello principale, rigettando la domanda accolta in primo grado, e ha respinto quello incidentale. L’agente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la sentenza per non avere ritenuto non contestato il diritto alla provvigione sul capitale incassato. La Corte lo rigetta: l’onere di contestazione riguarda solo i fatti e la sua inosservanza rende il fatto pacifico, ma non si applica alla soluzione di questioni di diritto. Poiché la percezione della somma a titolo di risarcimento del danno era stata allegata e provata, il giudice ha legittimamente esaminato il dato per decidere sull’esistenza del diritto.
Il secondo motivo lamenta l’omesso esame della transazione e la violazione dell’art. 1748, commi 1 e 4, cod. civ. La Corte lo rigetta: la sentenza ha accertato che i contratti avevano avuto esecuzione solo fino a una certa data e che l’importo transattivo non era stato riconosciuto a titolo di corrispettivo per affari conclusi. Il presupposto della conclusione dell’affare è necessario: non basta che il preponente abbia conseguito un risultato utile dalla transazione perché sorga il diritto alla provvigione. La provvigione è dovuta anche in caso di esecuzione parziale, ma solo a fronte di affari effettivamente conclusi.
Il terzo motivo riguarda il rigetto dell’appello incidentale sulla provvigione ex art. 1748, quinto comma, cod. civ. La Corte lo accoglie. La sentenza aveva escluso che la transazione integrasse l’accordo per non dare esecuzione al contratto, perché dava luogo a un nuovo regolamento di interessi. La Corte rileva che la norma richiede esclusivamente che preponente e terzo si accordino per non dare esecuzione, in tutto o in parte, al contratto.
Rientra dunque nello schema legale l’ipotesi della transazione con cui le parti hanno sciolto consensualmente i contratti a forniture periodiche, dai quali sarebbero spettate provvigioni. L’eventuale carattere novativo della transazione non giustifica la mancata applicazione della norma: ciò che rileva è l’accordo volto a non dare esecuzione ai contratti. La sentenza è cassata sul punto, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che deciderà applicando il principio di diritto enunciato.
Nota della Redazione
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