Inottemperanza del giudicato e potere del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1397 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore può far valere il titolo di condanna al pagamento di somme di danaro che abbia acquistato valore ed efficacia di giudicato. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. L’inottemperanza dell’Amministrazione va dichiarata e ad essa è assegnato un termine per il pagamento; i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’ente, dovendosi verificare misura e decorrenza degli interessi secondo i parametri di legge. Nel caso di perdurante inerzia è nominato d’ufficio il commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore.

Il Fatto

Un Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere ai difensori antistatari della parte attrice una somma per compensi di lite, oltre accessori e contributo unificato. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata.

Non essendo stata soddisfatta la pretesa recata dal titolo, le parti creditrici hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo di ordinare all’Amministrazione di conformarsi al giudicato sulle spese, di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e di condannare l’ente alle spese del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il Tribunale precisa la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dalla parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. La verifica riguarda in particolare il capitale residuo e gli interessi, di cui va accertata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio accerta il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che consente all’Amministrazione di eseguire i provvedimenti di condanna al pagamento prima dell’avvio dell’azione esecutiva.

Il ricorso è pertanto accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’ente di un termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione per il pagamento delle somme, degli ulteriori accessori, degli oneri di registrazione e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, richiamata sul punto la giurisprudenza amministrativa. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. Infine, l’Amministrazione è condannata alle spese di causa, liquidate in dispositivo secondo i parametri della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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