Recupero indebito pensionistico per superamento limiti cumulo termine prorogato per legge (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 383 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel recupero dell’indebito pensionistico derivante dal superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi previsti dalla Tabella F allegata alla legge n. 335/95 non trovano applicazione né l’art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973, che riguarda la diversa ipotesi di revoca o modifica di un trattamento già liquidato in via definitiva, né il comma 2 dell’art. 52 della legge n. 88/1989, dettato per le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Si applica invece la disciplina delle variazioni nei pagamenti pensionistici conseguenti a provvedimenti legislativi di carattere generale (art. 9 della legge n. 428/1985 e art. 5 del d.P.R. n. 429/1986), con la quale si coordina il comma 2 dell’art. 13 della legge n. 412/1991, che fissa un termine annuale per la ripetibilità incondizionata dell’indebito. Entro tale termine, o entro quello prorogato ex lege, il recupero è dovuto e la buona fede del beneficiario resta irrilevante.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione di reversibilità, ha convenuto in giudizio l’INPS chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti di recupero dell’indebito pensionistico relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, o in subordine la declaratoria di decadenza dall’azione di recupero, con condanna dell’Ente alla restituzione delle somme già trattenute, oltre interessi e rivalutazione.

L’indebito era emerso dalla verifica reddituale effettuata sulla scorta dei dati forniti dall’Agenzia delle entrate: in applicazione dei limiti di cumulo di cui alla Tabella F allegata alla legge n. 335/95, il pensionato avrebbe percepito somme superiori al dovuto. Le contestazioni erano state elevate con missive del 3.11.2021 (per il 2019), dell’11.5.2023 (per il 2020) e del 23.10.2023 (per il 2021). Il ricorrente ha dedotto la propria buona fede, la non configurabilità del dolo e la tardività del recupero rispetto al termine annuale.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico ha respinto il ricorso muovendo dalla qualificazione della fattispecie. Alla ripetizione dell’indebito da superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi non si applica l’art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973, che concerne la diversa ipotesi dell’indebito derivante dalla revoca o modifica di un trattamento già liquidato in via definitiva, possibile solo in presenza di una condotta dolosa dell’interessato.

Non è pertinente, per le pensioni della gestione pubblica, nemmeno il richiamo al comma 2 dell’art. 52 della legge n. 88/1989, dettato per le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni obbligatorie sostitutive o integrative.

Occorre invece fare riferimento alle disposizioni che regolano le variazioni nei pagamenti pensionistici in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale, quali l’art. 9 della legge n. 428/1985 e l’art. 5 del d.P.R. n. 429/1986. Tali norme collegano l’erogazione pensionistica alla verifica dei redditi, con la conseguente necessità per l’Amministrazione di svolgere accertamenti, variazioni e revisioni di carattere generale con cadenza periodica. Nel sistema si inserisce il comma 2 dell’art. 13 della legge n. 412/1991, che fissa un termine per la ripetibilità incondizionata dell’indebito, corrispondente all’anno successivo a quello di verifica reddituale.

È solo oltre il termine annuale, o dopo quello prorogato ex lege, che il recupero resta condizionato dalla valutazione della buona fede del beneficiario. Nel caso di specie il termine è stato prorogato espressamente dal legislatore: l’art. 21 del d.l. n. 144/2022, convertito con legge n. 175/2022, ha fissato al 31 dicembre 2023 l’avvio del recupero per i periodi d’imposta 2019 e 2020; l’art. 2 del d.l. n. 145/2023, convertito con legge n. 191/2023, ha fissato al 31 dicembre 2024 l’avvio per il periodo d’imposta 2021.

Poiché le missive di recupero sono state inviate entro tali termini, le argomentazioni sulla buona fede del ricorrente risultano irrilevanti. La Corte ha osservato che, a fronte di una volontà legislativa esplicita, l’affidamento del pensionato è recessivo rispetto a norme immuni da profili di incostituzionalità, volte a salvaguardare le ragioni di finanza pubblica. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione delle pregresse oscillazioni giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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