Rigetto della domanda di danno erariale per firme false su bollette doganali (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 38 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, quando l’unica prova della condotta illecita del convenuto sia costituita da atti pubblici apparentemente da lui sottoscritti, l’accertamento in sede di querela di falso della non autenticità di quelle sottoscrizioni fa venir meno il fondamento della domanda, che va rigettata per insussistenza del danno e della condotta. La responsabilità amministrativa deve fondarsi su prove certe, non su mere presunzioni. La richiesta di compensazione delle spese formulata dal pubblico ministero contabile va disattesa quando la responsabilità sia esclusa per accertata insussistenza del danno o della violazione di obblighi di servizio: in tal caso opera il divieto dell’art. 31, comma 2, c.g.c., con liquidazione degli onorari a carico dell’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio una funzionaria doganale per il danno erariale derivante dal mancato introito di accise e I.V.A. in relazione a tredici carichi di alcol, tra il 2002 e il 2004. Le si addebitava di aver falsamente attestato, tramite bollette doganali, l’uscita di merci verso la Svizzera, in realtà mai avvenuta. Il danno da minore entrata era quantificato in oltre 1.429.000 euro, cui si aggiungeva un danno da interruzione del nesso sinallagmatico.

Nel processo penale, definito con il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, la falsità degli atti non era stata accertata. La convenuta, disconoscendo le sottoscrizioni, ha promosso giudizio di querela di falso, con sospensione del giudizio contabile. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9795/2024, pubblicata il 13.11.2024, ha accertato la falsità delle sottoscrizioni apparentemente apposte dalla convenuta su tutte le bollette, tranne due: una illeggibile e una priva di firma a suo nome. La Procura ha poi rinunciato agli atti; la convenuta non ha accettato la rinuncia e la causa è stata discussa nel merito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Sezione verifica la tempestività del deposito della sentenza civile in Segreteria. Poiché il difensore ha dichiarato di non averla notificata alla controparte, il termine di impugnazione applicabile è quello lungo di sei mesi, ex art. 327 c.p.c. Il deposito del 6 agosto 2025, rispetto alla pubblicazione del 13 novembre 2024, va pertanto considerato tempestivo, ai sensi dell’art. 105, comma 6, c.g.c.

Nel merito, la domanda attrice è infondata. Il danno erariale contestato è stato originato da una frode accertata in sede penale, alla quale la convenuta avrebbe partecipato mediante la falsa attestazione dell’uscita delle merci. Sebbene risulti che gli autori della frode potessero contare sull’ausilio di funzionari conniventi nella medesima dogana, nulla è stato appurato circa l’identità di tali funzionari.

L’unica prova della partecipazione della convenuta era dunque costituita dai bollettari apparentemente da lei sottoscritti. Tale prova è venuta meno per l’accertata falsità delle sottoscrizioni. Quanto al bollettario per cui la falsità non è stata accertata, la Sezione osserva che essa non è esclusa perché la firma sia stata riconosciuta autentica, ma perché il cattivo stato della copia non ne consentiva la perizia. Essendo in presenza di una copia dell’atto pubblico e mancando l’originale, l’efficacia probatoria è rimessa alla valutazione del giudice ai sensi dell’art. 2716, primo comma, c.c.

Sulle spese, la Corte disattende la richiesta di compensazione avanzata dal pubblico ministero. La fattispecie rientra nell’art. 31, comma 2, c.g.c., che vieta la compensazione quando la responsabilità amministrativa è esclusa per accertata insussistenza del danno o della violazione di obblighi di servizio, imponendo la liquidazione degli onorari a carico dell’amministrazione di appartenenza. La norma è stata letta dalla giurisprudenza contabile come ostativa a pronunce di compensazione nei casi previsti (Sez. 3^ appello n. 46/2017; Sez. 1^ appello n. 14/2025).

Si procede quindi alla liquidazione in favore della convenuta, con carico all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, applicando il D.M. n. 55/2014. Il valore della controversia ricade nello scaglione tra uno e due milioni di euro. Tenuto conto che la trattazione non ha richiesto attività difensiva di particolare difficoltà, si applica un aumento del 5 per cento e una successiva diminuzione del 30 per cento, per un compenso definitivo di euro 8.429,06, oltre spese generali, IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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