Revoca integrale del contributo FEASR per fatture simulate e danno erariale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 156 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici di origine eurounitaria destinati all’ammodernamento delle aziende agricole, l’occultamento doloso del danno erariale è configurabile quando la condizione prevista per l’erogazione sia adempiuta mediante modalità fittizie e attraverso false fatture comprovanti investimenti non realizzati. In tale ipotesi il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, decorre non dalla data di erogazione del contributo, ma dalla concreta ed effettiva conoscenza del danno, da ancorare alla conclusione delle indagini di polizia giudiziaria. Nel giudizio contabile la responsabilità è accertata secondo il criterio del più probabile che non, con piena utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti in sede penale, non essendo ostativa l’archiviazione disposta in quel giudizio.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il titolare di una ditta individuale agricola per il danno di €. 138.435,48, arrecato all’erario mediante l’indebita fruizione di contributi a valere sulle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE n. 1698/2005), Programma di Sviluppo Rurale Regione Sardegna 2007/2013, Misura 121.

Secondo l’informativa della Guardia di Finanza, i lavori di recinzione, oggetto di agevolazione, sarebbero stati eseguiti “in economia” dagli stessi titolari delle ditte richiedenti e solo a posteriori giustificati tramite titoli fiscali emessi vicendevolmente tra le imprese coinvolte. Il correlato procedimento penale è stato definito con decreto di archiviazione. La Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, con sentenza n. 66/2024, ha accolto integralmente la domanda di condanna. Il soccombente ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello respinge anzitutto le eccezioni di indeterminatezza della citazione e di carenza di interesse ad agire. L’atto introduttivo risulta specifico e completo ai sensi dell’art. 86 c.g.c., con esaustiva esposizione dei fatti e precisa quantificazione del danno. Quanto al parziale recupero di €. 46.731,58 dedotto dall’appellante, la Corte osserva che la carenza di interesse sopravviene solo con l’integrale risarcimento e che il recupero non è stato provato: la determinazione dell’Agenzia ha disposto l’incameramento di €. 34.936,29 senza prova dell’effettivo introito.

Infondata è anche l’eccezione sull’errata indicazione dell’Amministrazione danneggiata. Il Giudice di primo grado non ha operato alcuna correzione d’ufficio, avendo recepito la dichiarazione della Procura regionale circa il mero refuso. Per pacifica giurisprudenza, l’individuazione del soggetto danneggiato è rimessa al Giudice e l’errata indicazione non costituisce causa di invalidità dell’atto introduttivo.

Nel rigoroso passaggio sull’eccezione di prescrizione, la Corte richiama l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994. In caso di occultamento doloso, al criterio della conoscibilità obiettiva si sostituisce quello della concreta ed effettiva conoscenza. L’occultamento è ravvisabile quando il finanziamento è percepito per effetto di condotte fraudolente, come l’uso di false fatture per investimenti non realizzati. Il dies a quo è ancorato alla conclusione delle indagini di polizia giudiziaria, con conseguente tempestività dell’azione.

Nel merito, la Corte conferma la condanna applicando il criterio del più probabile che non e il principio di circolarità degli elementi probatori, che consente di utilizzare gli atti penali ai fini del libero convincimento. Emerge un articolato sistema di fatturazioni incrociate tra aziende beneficiarie dei medesimi contributi, con coincidenza degli importi e neutralità finanziaria delle operazioni, finalizzato a aggirare la presunzione di gratuità delle prestazioni eseguite in economia (art. 11 del bando) e l’obbligo di cofinanziamento.

La Corte esclude la compensatio lucri cum damno, non emergendo alcuna utilità per l’Amministrazione: erano ammissibili a contributo solo le spese effettivamente sostenute, e il bando prevedeva il recupero degli importi in caso di falsa dichiarazione. Irrilevante è infine l’archiviazione penale, operando nel giudizio contabile un criterio probatorio diverso. Il danno è quantificato nell’intero finanziamento, stante l’inscindibilità dell’operazione finanziata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *