Rito abbreviato contabile: estinzione del giudizio con pagamento e spese compensate (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 269 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, il pagamento della somma offerta dal convenuto e accettata dal giudice integra la fattispecie a formazione progressiva di definizione del giudizio con il rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c.. Verificato l’effettivo incameramento della somma da parte dell’amministrazione danneggiata, sussistono i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio nei confronti di tutti i convenuti. La particolare natura deflattiva del rito, unitamente al contegno processuale osservato dalla parte convenuta che ha concorso a realizzarla, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio una società e il suo amministratore e legale rappresentante, chiedendone la condanna al risarcimento di un danno complessivo di euro 24.184,80, arrecato a una società in house della Regione e per essa all’amministrazione regionale. A fondamento della pretesa il requirente ha dedotto lo sviamento dalla destinazione pubblicistica e la mancata rendicontazione e restituzione di un finanziamento concesso a valere su un fondo regionale per lo sviluppo delle piccole imprese, unitamente alla cessazione dell’attività artigianale e alla cancellazione dall’albo di categoria, in contrasto con le prescrizioni del bando che imponevano il mantenimento della qualifica fino all’approvazione del rendiconto finale.

Il convenuto, personalmente e quale ex amministratore della società, ha escluso un proprio doloso arricchimento e ha chiesto di accedere al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento di una somma di euro 8.000,00, pari a circa il 33 per cento della pretesa risarcitoria. La Procura ha espresso parere favorevole. All’esito dell’udienza camerale, il Collegio ha accolto l’istanza e con decreto ha disposto il pagamento della somma entro un termine perentorio.

La Motivazione della Corte

La Sezione rileva che la difesa ha prodotto la documentazione attestante il pagamento della somma e il relativo incameramento da parte dell’amministrazione danneggiata, costituita da un bonifico, da una quietanza di pari data e da una reversale di incasso. La regolarità di tale documentazione è stata verificata, con l’adesione del Pubblico Ministero, nella camera di consiglio.

Su questa base il Collegio afferma che, in virtù dell’accertato pagamento, sussistono i presupposti per ritenere integrata la fattispecie a formazione progressiva di definizione del giudizio con il rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c.. Il richiamo è alla giurisprudenza contabile della Corte dei conti, Sez. III App., n. 104/2018, che ha ricostruito il meccanismo dell’istituto.

Quanto alle spese, la Corte valorizza la particolare natura deflattiva del rito, che consente una definizione anticipata e non contenziosa del giudizio, unitamente al contegno processuale della parte convenuta, che ha concorso a realizzarla offrendo la somma e depositando la prova dell’avvenuto pagamento.

La Sezione dichiara pertanto estinto il giudizio nei confronti di entrambi i convenuti e dispone l’integrale compensazione delle spese di lite. Il Collegio ravvisa inoltre gli estremi per l’applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e dispone che la Segreteria apponga la relativa annotazione nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza, con omissione delle generalità in caso di diffusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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