Irregolarità del conto dell’economo per spese non necessarie né urgenti (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 162 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di irregolarità del conto dell’agente contabile non richiede necessariamente l’accertamento di un danno erariale, potendo discendere dalla mera violazione delle regole che disciplinano la gestione della spesa economale. Sono irregolari le spese sostenute tramite economato che, pur documentate, difettino dei requisiti dell’urgenza e della necessità, ovvero che risultino estranee alle finalità istituzionali dell’ente: tale è il caso delle spese per manifestazioni di cordoglio a favore di familiari di dipendenti o amministratori e di quelle effettuate in occasione di festività o per colazioni ai partecipanti a corsi di formazione, che andrebbero finanziate con risorse private. La presenza di scontrini fiscali non “parlanti” non è di per sé sufficiente ad escludere la prova della natura della spesa, ove se ne possa risalire per via presuntiva alla sua rispondenza a finalità istituzionali.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore deferiva al Collegio il conto giudiziale della gestione economale dell’esercizio finanziario 2024 del Comune, formulando proposta di declaratoria di irregolarità con addebito all’economo della somma complessiva di € 738,36. I rilievi riguardavano il ritardo nel deposito del conto, la violazione dei limiti del fondo di anticipazione, l’emissione dei mandati di pagamento prima delle determinazioni di discarico e, soprattutto, la sussistenza di spese economali prive dei requisiti di urgenza e imprevedibilità, nonché di spese del tutto estranee alle finalità istituzionali dell’ente. L’agente contabile depositava memoria difensiva e chiarimenti in udienza, contestando la sussistenza di ogni addebito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso ogni rilievo in ordine al ritardo di circa dieci giorni nel deposito del conto, qualificandolo come mera irregolarità formale che non aveva compromesso l’attività di controllo, e ha ritenuto superate le contestazioni relative al fondo di anticipazione e alla procedura di emissione dei mandati, alla luce delle modifiche regolamentari e dell’adeguamento del sistema gestionale.
Quanto alle spese corredate da scontrini non “parlanti”, la Corte ha richiamato il proprio precedente di cui alla sentenza n. 239/2025, secondo cui l’indicazione del codice fiscale dell’ente sullo scontrino non assolve la funzione probatoria richiesta, poiché occorre verificare che la spesa corrisponda alle tipologie regolamentari e alle finalità istituzionali. Tuttavia, il carattere irrituale della documentazione non impedisce di accertare per via presuntiva la natura della spesa e la sua utilità per l’ente: nel caso di specie, non essendo emerso alcun danno alle casse comunali, il conto non poteva essere dichiarato regolare ma non poteva farsi luogo ad addebito.
Diverse conclusioni ha richiesto la valutazione delle spese per manifestazioni di cordoglio (telegrammi e manifesti funebri per familiari di amministratori o dipendenti), per le festività natalizie e pasquali e per le colazioni ai partecipanti a corsi di formazione, per un ammontare complessivo di € 738,36. La Corte ha ritenuto tali esborsi non conformi alle previsioni regolamentari, in quanto non urgenti e non coerenti con le finalità istituzionali, richiamando la giurisprudenza secondo cui la necessità della spesa va interpretata rigorosamente con riguardo alla missione dell’ente. Le spese di cordoglio e quelle per le festività, pur socialmente apprezzabili, soddisfano esigenze di coesione interna di carattere personalistico e andrebbero finanziate con risorse private, non attenendo alla proiezione esterna dell’immagine dell’amministrazione.
La Corte ha quindi dichiarato l’irregolarità del conto, limitatamente alle contestazioni relative a tali spese, con addebito all’economo dell’importo complessivo di € 738,36, oltre interessi legali e spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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