Parere positivo sulla costituzione di società in house per il servizio rifiuti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 158 del 25.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere previsto dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 è reso sulla costituzione di una società o sull’acquisto di una partecipazione e non sulle successive operazioni straordinarie, poiché l’assunzione della qualità di socio segna il confine dello scrutinio affidato alla Corte dei conti. L’atto deliberativo deve contenere analitica motivazione su necessità della società, convenienza economica, sostenibilità finanziaria, efficienza, efficacia ed economicità, nonché sulla compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il rinvio per relationem agli atti di pianificazione di settore e al piano economico finanziario asseverato può integrare l’onere motivazionale, purché il complesso documentale offra dati affidabili e conclusioni attendibili. Restano in capo all’ente obblighi di monitoraggio e di salvaguardia dell’equilibrio di bilancio, anche prospettico, con i relativi accantonamenti.
Il Fatto
Un comune del bacino Verona Nord ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha approvato la costituzione di una nuova società in house, per la gestione integrata del servizio pubblico a rete dei rifiuti urbani. La partecipazione avviene in via indiretta, tramite una società in house già partecipata dall’ente, alla quale il comune trasferisce la somma stanziata in bilancio per l’acquisto delle quote.
La scelta della forma di gestione e l’affidamento erano già stati disposti dall’Assemblea del Consiglio di bacino, che aveva approvato la relazione motivata, lo schema di contratto di servizio, lo statuto, la convenzione per il controllo analogo e la tabella delle partecipazioni. Il comune ha richiamato tali atti per relationem, dando atto dell’avvenuta consultazione pubblica.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la funzione di controllo introdotta dalla legge n. 118/2022, che ha novellato l’art. 5 Tusp, richiamando le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG e n. 19/2022/QMIG. Il controllo si colloca tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà e quella privatistica di attuazione, e riguarda i soli momenti in cui l’amministrazione assume per la prima volta la qualità di socio. La fattispecie rientra nell’ambito applicativo, perché il comune diventa socio indiretto della nuova società.
Sul piano della competenza e del contenuto, l’atto è adottato con delibera del Consiglio comunale, conformemente all’art. 7, comma 1, lett. c), Tusp. I vincoli tipologici e finalistici risultano rispettati: la partecipazione è in una società per azioni e l’oggetto sociale rientra nella produzione di un servizio di interesse generale ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a), Tusp. La Sezione osserva che i margini di discrezionalità dell’ente sono ridotti, poiché la scelta è già stata operata in sede di Consiglio di bacino.
Quanto alla sostenibilità finanziaria, il Collegio ne distingue il profilo oggettivo, riferito all’equilibrio economico-finanziario della società, e quello soggettivo, relativo alla situazione dell’ente. Il primo è suffragato dal piano economico finanziario asseverato, che evidenzia crescita dell’EBITDA, indicatori reddituali adeguati e solidità patrimoniale. Il secondo è attestato dalla copertura della spesa in bilancio e dall’assenza prevista di interventi sulla struttura finanziaria della società. Manca però, rileva la Sezione, ogni specifica indicazione sul rispetto dell’equilibrio di bilancio in chiave prospettica; resta quindi in capo all’ente il compito di monitorare l’andamento della partecipazione e di assicurare gli accantonamenti di cui all’art. 3-bis, comma 1-bis, d.l. n. 138/2011.
Sulla convenienza economica, l’onere motivazionale è assolto mediante rinvio alla relazione di settore, che contiene un’analisi di benchmark con confronto tra affidamenti tramite gara, in house e società miste, con i fabbisogni standard e con i dati ISPRA. Le ragioni di convenienza sono ritenute congrue.
La Sezione rileva invece che la deliberazione non è motivata in ordine alla compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, presumibilmente in ragione delle caratteristiche del servizio affidato. Il parere è quindi positivo, ma accompagnato dalle precisazioni sui profili della sostenibilità finanziaria soggettiva e della compatibilità europea.
Nota della Redazione
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