Le coperture finanziarie delle leggi regionali di spesa tra fondi speciali e riduzione di autorizzazioni (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 178 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio della copertura finanziaria di cui all’art. 81, terzo comma, Cost. impone che ogni legge regionale di spesa rechi l’indicazione dei mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri, con quantificazione contestuale e copertura credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale. L’utilizzo di fondi speciali è consentito solo se i nuovi oneri ricadono nell’oggetto per cui il fondo è stato stanziato; in mancanza di corrispondenza, si versa in un’utilizzazione di risorse di bilancio, ammessa solo con contestuale riduzione delle autorizzazioni legislative di spesa sottese. Le clausole di invarianza finanziaria non possono costituire mere clausole di stile, ma devono essere suffragate da elementi idonei a dimostrare l’assenza di effetti sui saldi, in base all’art. 17, comma 6-bis, l. n. 196/2009. Il rinvio a future leggi di bilancio per la copertura è ammesso solo per le spese continuative non obbligatorie, ai sensi dell’art. 38 d.lgs. n. 118/2011.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per le Marche ha svolto l’analisi delle leggi regionali pubblicate nell’anno 2025, in attuazione dell’art. 1, comma 2, d.l. n. 174/2012, che impone alle Sezioni regionali di controllo di trasmettere ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

Nel corso dell’anno sono state pubblicate ventisette leggi regionali, quindici di iniziativa consiliare e dodici di iniziativa della Giunta. L’istruttoria ha riguardato venticinque leggi, per le quali sono state predisposte schede con osservazioni e richieste di chiarimento, riscontrate da Consiglio e Giunta regionali. L’attività referente costituisce l’antecedente logico del giudizio di parificazione, configurandosi come controllo di natura collaborativa al servizio dell’Assemblea legislativa.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha rilevato un incremento della produzione legislativa rispetto al 2024, con sei leggi onerose che quantificano nuovi o maggiori oneri per il triennio 2025/2027 per complessivi 20.696.399,39 euro. Non risultano utilizzati mezzi di copertura “esterni” consistenti in nuove o maggiori entrate, mentre la quasi totalità delle coperture è affidata a mezzi interni, con prevalente ricorso alla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa.

L’utilizzo dei fondi speciali ha riguardato due sole leggi ed è avvenuto senza la previa indicazione dei provvedimenti che si prevedeva di approvare nel corso del triennio. Sul punto, la Sezione, richiamando la delibera n. 12/SEZAUT/2026/FRG, precisa che il ricorso ai fondi speciali è legittimo solo se l’onere ricade nell’oggetto per cui il fondo è stato stanziato; in caso contrario non si versa nell’ipotesi della lett. a) dell’art. 17, ma in un’utilizzazione di risorse già iscritte in bilancio, ammessa unicamente con la contestuale riduzione delle autorizzazioni di spesa sottostanti.

Sotto il profilo della quantificazione, la Sezione stigmatizza la persistente inadeguatezza delle relazioni tecniche, che spesso non consentono la ricostruzione del percorso logico seguito nella stima degli oneri, limitandosi a richiami a stanziamenti di interventi similari. È, altresì, censurato il ricorso a clausole di invarianza finanziaria meramente enunciative, non suffragate da un’effettiva analisi degli effetti delle disposizioni e delle risorse disponibili, nonché il richiamo a risorse europee o statali quali fonti di copertura, trattandosi di entrate aleatorie e incerte nell’an e nel quando.

La Sezione esamina anche il contenuto della legge di stabilità 2026, rilevando la presenza di norme ordinamentali, in contrasto con l’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 118/2011, e l’omessa quantificazione degli oneri per disposizioni inserite nel corso dell’iter consiliare, per le quali la relazione tecnica avrebbe dovuto accompagnare anche gli emendamenti. Il ricorso alla tecnica del tetto di spesa è infine valutato come inidoneo a fronte di oneri obbligatori e tale da richiedere comunque la dimostrazione della congruità delle risorse rispetto ai beneficiari delle prestazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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