Obblighi contributivi del datore pubblico e difetto di giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 233 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto di giurisdizione della Corte dei conti si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, individuati dalla concreta pronuncia richiesta e dall’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Le domande di accertamento dell’obbligo contributivo del datore pubblico e di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2116, secondo comma, cod. civ., avanzate dal dipendente ancora in servizio, sono geneticamente connesse alla pretesa di configurazione del rapporto di impiego e non sfiorano il rapporto pensionistico. Esse appartengono pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. La giurisdizione esclusiva e piena della Corte dei conti sul rapporto pensionistico attrae le domande a esso funzionali solo quando il rapporto previdenziale ne costituisca l’oggetto principale.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente della città metropolitana con qualifica di operatore tecnico, ha agito dinanzi al giudice del lavoro per far accertare lo svolgimento di mansioni superiori e ottenere le differenze retributive, la regolarizzazione contributiva e il risarcimento per i maggiori contributi non versati. Il giudice ordinario ha parzialmente accolto il ricorso, riconoscendo le differenze retributive per un periodo determinato, ma ha declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti in relazione alla domanda di regolarizzazione contributiva e al risarcimento ex art. 2116 cod. civ..
Il lavoratore ha quindi riassunto il giudizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, riproponendo le medesime domande. Si sono costituiti l’INPS, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione contabile, e l’ente locale, chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ricostruisce il contenuto effettivo delle domande, rilevando che esse investono la configurazione del rapporto di pubblico impiego e chiedono il riconoscimento di una categoria superiore a quella attribuita nei vari periodi di servizio. La connessa pretesa contributiva e quella risarcitoria non si pongono in via autonoma, ma derivano dalla rivendicazione lavoristica principale.
Il criterio di riparto viene individuato nel petitum sostanziale e nella causa petendi, da identificarsi in funzione della pronuncia richiesta e dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 15760 del 2024 e n. 12903 del 2021: la giurisdizione contabile in materia di pensioni ha carattere esclusivo e si fonda sul collegamento costituito dalla materia, quando il rapporto pensionistico rappresenti l’elemento identificativo del petitum sostanziale secondo una relazione di compenetrazione necessaria.
Nel caso concreto il rapporto pensionistico non sfiora il giudizio e l’accertamento del monte contributivo non risulta, neppure in via indiretta, funzionale al riconoscimento del diritto a pensione. La Corte richiama altresì il principio delle Sezioni Unite n. 15058 del 2017: la giurisdizione contabile sussiste per le controversie pensionistiche e per quelle a esse funzionali, ma a condizione che la controversia del lavoratore ancora in servizio non produca un effetto diretto e immediato verso il datore di lavoro, sotto il profilo dell’insorgenza di obblighi datoriali di qualsivoglia specie. In tale evenienza la controversia, riguardando in via immediata il rapporto di impiego, va devoluta al giudice ordinario.
La Corte territoriale richiama inoltre la propria precedente pronuncia n. 81/2024 del 17 maggio 2024, secondo cui è necessaria la mancanza di riflessi sul rapporto di lavoro affinché sussista la giurisdizione contabile. Viene evocata anche la giurisprudenza citata dal Tribunale, che presuppone un accertamento funzionale alla prestazione previdenziale o al riconoscimento di contributi figurativi (richiamate Sezioni Unite n. 15148 del 2024 e n. 12903 del 2021), mentre la fattispecie ha ad oggetto in via esclusiva il rapporto di pubblico impiego. Da qui il difetto di giurisdizione.
Il giudice contabile esclude infine di sollevare d’ufficio il conflitto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 17, terzo comma, c.g.c. e dell’art. 59, terzo comma, legge n. 69/2009, trattandosi di facoltà non esercitata in presenza di fattispecie pacificamente riconducibile alla giurisdizione del giudice del lavoro. Il ricorso è pertanto inammissibile e le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c..
Nota della Redazione
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