Inammissibile il parere richiesto per interferenza con il giudice amministrativo (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 66 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è soggetta a un vaglio di ammissibilità oggettiva che ne impedisce l’esercizio quando il quesito interferisca con le funzioni giurisdizionali intestate alla stessa Corte o ad altre magistrature. È inammissibile, per interferenza esterna, la richiesta di parere che attenga a una questione già oggetto di pronuncia del giudice amministrativo. Parimenti è inammissibile il quesito che sottenda valutazioni sulla concreta attività gestionale dell’ente, traducendosi in forme di co-amministrazione incompatibili con la neutralità e l’indipendenza della magistratura contabile. L’ausilio consultivo non può essere attivato a posteriori al solo fine di attribuire valore esimente dall’eventuale responsabilità erariale ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 174/2016.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune della provincia di Caserta ha formulato, con nota del 5 marzo 2024, una richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per la Campania, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Il quesito riguardava la compatibilità, con l’attuale quadro normativo in materia di indennità degli amministratori degli enti locali, di una disposizione statutaria che riconosca al Presidente del Consiglio comunale un’indennità pari a quella prevista per il Vicesindaco, approvata prima dell’entrata in vigore della disciplina che ha abolito il potere incrementale delle indennità.

La Sezione ha deferito la questione all’esame collegiale con ordinanza presidenziale e ha fissato la camera di consiglio. Il quesito si inserisce in un contesto in cui la medesima questione concreta risulta già esaminata dal giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricorda che, secondo i consolidati orientamenti della magistratura contabile, la richiesta di parere deve superare un duplice vaglio: soggettivo, relativo alla legittimazione dell’organo richiedente, e oggettivo, concernente l’attinenza del quesito alla materia contabile. Solo in caso di esito positivo si procede alla verifica delle ulteriori condizioni elaborate per evitare che la funzione consultiva si traduca in forme di co-gestione o di interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali.

Il quesito deve avere carattere generale ed astratto, non deve tradursi nella verifica di conformità di provvedimenti già adottati o in corso di adozione e non deve interferire né con le funzioni della Corte dei conti (c.d. interferenza interna) né con l’ambito di cognizione di altre giurisdizioni (c.d. interferenza esterna).

L’ammissibilità soggettiva è riconosciuta, poiché la richiesta proviene dal legale rappresentante dell’ente. La richiesta, inoltre, potrebbe essere astrattamente ricondotta alla materia della contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. n. 267/2000.

Sul piano oggettivo, tuttavia, il Collegio rileva che la questione oggetto del parere è già stata esaminata dal giudice amministrativo: nella nota di richiesta si fa riferimento a un caso giurisprudenziale specifico, richiamato dalla Sezione. Risulta quindi per tabulas l’interferenza esterna con altro organo giudiziario. Le Sezioni regionali non possono inoltre pronunciarsi su quesiti che implichino valutazioni su comportamenti amministrativi concreti o su atti gestionali già adottati, essendo preclusa qualsiasi forma di co-amministrazione, incompatibile con la posizione di terzietà della magistratura contabile.

Il Collegio sottolinea infine che l’ausilio consultivo avrebbe come unica finalità quella di attribuire valore esimente dall’eventuale responsabilità erariale, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 174/2016, attraverso una surrettizia attivazione a posteriori della funzione consultiva. La Sezione dichiara pertanto il parere oggettivamente inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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