Incarichi dirigenziali esterni: necessaria la previa procedura comparativa (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 60 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento di un incarico dirigenziale a persona di particolare e comprovata qualificazione professionale, ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, è legittimo solo ove sia stata preventivamente esperita una ricerca infruttuosa limitata ai ruoli dirigenziali. L’ordine di priorità tracciato dalla lettura sequenziale dei commi 5, 5-bis e 6 della disposizione impone di coinvolgere dapprima i dirigenti interni e, in seconda battuta, i dirigenti esterni dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. Solo dopo il duplice esito negativo l’amministrazione può ricercare la professionalità al di fuori dei propri ruoli dirigenziali, nel rispetto dei presupposti e dei limiti del comma 6. L’atto amministrativo generale che alteri tale ordine di priorità si pone in contrasto con il dato normativo primario.
Il Fatto
Con decreto del 9.1.2024 il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania conferiva, ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, un incarico dirigenziale non generale con funzione ispettiva a tempo determinato, con decorrenza dal 22.1.2024 e scadenza al 21.1.2027. La procedura era stata indetta con avviso pubblico, applicando il D.M. n. 186 del 15.9.2023, che aveva assegnato alla Campania un solo posto conferibile con tale modalità.
La Sezione regionale di controllo ha sottoposto l’atto a rilievo istruttorio, chiedendo di chiarire le ragioni per cui la procedura fosse stata bandita senza il previo esperimento della comparazione di cui al comma 5-bis. L’amministrazione ha replicato di aver dapprima esperito un interpello interno andato deserto e di aver poi agito in forza del citato decreto ministeriale.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla lettura dell’art. 19 d.lgs. n. 165/2001, che delinea una procedura trasparente di messa a disposizione delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo un ordine di priorità rigido. Il coinvolgimento dei dirigenti interni precede quello dei dirigenti non appartenenti ai ruoli, purché dipendenti di amministrazioni pubbliche o di organi costituzionali; solo in ultima battuta è consentito il ricorso a persone di comprovata qualificazione professionale.
Nel caso concreto il primo avviso aveva coinvolto le sole posizioni dirigenziali interne, mentre il secondo ha bypassato il passaggio intermedio, senza coinvolgere i dirigenti esterni dipendenti di altre pubbliche amministrazioni. Tale omissione integra la violazione del citato ordine di priorità.
La Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui la locuzione “non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione” va riferita in via prioritaria ai ruoli dirigenziali. Le deroghe introdotte dal legislatore ai soli limiti percentuali non autorizzano a ritenere superate le ordinarie procedure di selezione. Il conferimento a soggetti esterni, integrante eccezione al principio del concorso di cui all’art. 97, comma 4, Cost., richiede la previa verifica della non rinvenibilità della professionalità ricercata, di cui l’atto deve espressamente dare atto.
La Sezione confuta la tesi dell’amministrazione secondo cui il D.M. n. 186 del 15.9.2023 avrebbe legittimato la procedura seguita. L’atto ministeriale, di natura amministrativa generale, va interpretato in sintonia con il quadro normativo primario; diversamente si porrebbe in contrasto con esso. Sul punto rileva il valore conformativo della nota ministeriale del 29.1.2021, che ha qualificato la procedura del comma 6 come residuale, eventuale e successiva rispetto a quella generale.
Significativo, infine, il rilievo fattuale: quattro dei cinque candidati collocatisi utilmente appartenevano al ruolo dei dirigenti scolastici o erano dirigenti tecnici a tempo determinato, soggetti che avrebbero potuto partecipare alla procedura del comma 5-bis e prevalere in sua assenza. L’applicazione delle coordinate ermeneutiche non resta dunque teorica, ma incide sull’esito concreto della selezione. L’illegittimità del decreto comporta la ricusazione del visto e della conseguente registrazione.
Nota della Redazione
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