Mancata gestione debito fuori bilancio senza colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 103 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, la nozione di colpa grave richiede, secondo un giudizio prognostico condotto ex ante e in concreto, uno scostamento macroscopico dalla condotta dell’agente modello, parametrato alle circostanze del caso e alle caratteristiche del soggetto. Non ogni errore isolato, commesso in un contesto di difficoltà operativa e di disfunzione organizzativa dell’ente, integra la gravità della colpa, che postula invece la manifesta violazione di norme di diritto o il travisamento del fatto. L’importo corrisposto in esecuzione di un debito fuori bilancio non costituisce danno erariale nella parte in cui rappresenta l’adempimento di obbligazioni contrattuali per prestazioni effettivamente fruite e gli interessi di mora decorrenti per il ritardato pagamento delle fatture commerciali.
Il Fatto
La Procura regionale aveva evocato in giudizio il responsabile dell’Ufficio Tecnico e il sindaco di un comune sardo, imputando loro un danno erariale di oltre trentamila euro. La vicenda traeva origine dalla mancata costituzione in giudizio dell’ente, convenuto da una banca cessionaria di crediti per la fornitura di energia elettrica risalenti al 2014. La citazione, notificata nel novembre 2020, era rimasta inevasa e il comune era stato condannato in contumacia, con successivo riconoscimento del debito fuori bilancio e pagamento dell’intero importo. Al responsabile dell’ufficio tecnico si addebitava l’omessa comunicazione dell’atto agli organi di vertice; al sindaco, subentrato nella reggenza dell’ufficio, la mancata gestione di una richiesta di negoziazione assistita pervenuta nel maggio 2021.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via pregiudiziale l’eccezione di irritualità della produzione documentale della Procura, rilevando come la documentazione fosse stata depositata in files omnicomprensivi e cartelle dal contenuto indistinto, senza una chiara indicizzazione. Pur richiamando la giurisprudenza che sanziona con l’inammissibilità tali produzioni, la Sezione ha escluso che nel caso di specie il vizio fosse tanto grave da precludere la ricostruzione della tesi accusatoria, anche in considerazione della completezza delle difese.
Nel merito, la Corte ha incentrato la decisione sulla ragione più liquida, individuata nella mancanza dell’elemento psicologico della colpa grave, richiesta dall’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994, come integrato dalla legge n. 1/2026. La definizione legislativa, che richiede la manifesta violazione di norme di diritto, il travisamento del fatto o l’affermazione di fatti contrastanti con gli atti del procedimento, è stata applicata attraverso un giudizio prognostico ex ante che tenesse conto del contesto emergenziale e delle oggettive difficoltà organizzative dell’ente.
In relazione alla posizione del responsabile dell’Ufficio Tecnico, la Corte ha valorizzato l’assenza di precedenti episodi di negligenza, la comprovata attività di contestazione delle fatture del fornitore, che aveva condotto all’emissione di una nota di credito di importo considerevole, e le condizioni di salute che ne avevano determinato plurime assenze dal servizio. La mancata circolazione dell’atto di citazione è stata ricondotta anche alla disfunzione della catena organizzativa interna, a partire dall’ufficio protocollo, che avrebbe dovuto inoltrare atto di tale rilevanza anche agli organi di vertice.
Quanto al sindaco, la Corte ha chiarito che lo stesso era stato evocato esclusivamente per la funzione gestionale di responsabile temporaneo e parziale dell’Ufficio Tecnico, assunta solo nel marzo 2021, quando la citazione era già pervenuta e i termini per la costituzione erano spirati. L’assenza di elementi probatori sulla conoscenza della vicenda e la limitatezza delle competenze attribuite hanno indotto il Collegio a escludere che la sottovalutazione della richiesta di negoziazione assistita fosse connotata da quella sprezzante trascuratezza che caratterizza la colpa grave.
La Corte ha inoltre precisato che il danno non poteva coincidere con l’intero importo pagato, dovendosi escludere la sorte capitale delle fatture, relative a forniture effettivamente fruite dal comune, e gli interessi di mora, sorti ex lege per il ritardato pagamento di crediti commerciali ai sensi del d.lgs. n. 231/2002. I convenuti sono stati pertanto assolti con liquidazione degli onorari difensivi a carico dell’amministrazione comunale.
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Nota della Redazione
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