Perequazione pensioni 2023: questioni di costituzionalità manifestamente infondate (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 525 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022, già ritenute non fondate dalla Corte costituzionale n. 19/2025, sono manifestamente infondate e non giustificano una nuova rimessione. Il giudice comune non è tenuto a riproporre la questione quando la Consulta si è pronunciata con decisione di non fondatezza sugli stessi profili. La scelta legislativa di ridurre i coefficienti di perequazione automatica per il 2023 non viola gli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., perché la perequazione non è un meccanismo di adeguamento rigido e il legislatore conserva discrezionalità nel bilanciare l’adeguatezza dei trattamenti con le risorse disponibili. Anche la pregiudiziale comunitaria ex art. 267 TFUE è manifestamente infondata, non emergendo incompatibilità con il diritto dell’Unione.
Il Fatto
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto alla rivalutazione della pensione, deducendo l’illegittimità della riduzione dei coefficienti di perequazione introdotta dall’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022 e attuata dall’INPS con gli accrediti dal 1° gennaio 2023. Hanno prospettato il contrasto con gli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., con l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con l’art. 45 TFUE, chiedendo la rimessione alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE e alla Corte costituzionale.
L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri, sussistente solo in capo all’INPS, e nel merito l’infondatezza. L’INPS non si è costituito. All’udienza di trattazione il giudizio è stato rinviato per l’acquisizione delle prove di notifica, rimaste non prodotte.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta anzitutto il vizio di notificazione. In assenza delle parti e non essendo state prodotte le prove di notifica, applica il principio della ragione più liquida (Cass. S.U. n. 26242-3/2014) e definisce nel merito, in ossequio alla ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.
Nel merito, il giudice rileva che la questione è già stata oggetto di rimessione da altre Sezioni giurisdizionali e che la Corte costituzionale n. 19/2025 ha ritenuto non fondate le questioni. Le odierne censure di costituzionalità e la pregiudiziale comunitaria sono pertanto manifestamente infondate e non idonee a provocare una nuova rimessione.
Il percorso argomentativo si fonda sulla sentenza n. 234/2020, che qualifica la perequazione come strumento tecnico volto a garantire nel tempo l’adeguatezza dei trattamenti rispetto all’inflazione, senza imporre un rigido parallelismo tra art. 38 Cost. e art. 36 Cost. La discrezionalità del legislatore non richiede l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti, purché la scelta superi uno scrutinio di non irragionevolezza calato nel contesto storico.
La misura del 2023 risulta meno severa di quelle già scrutinate: salvaguarda l’integrale rivalutazione delle pensioni di importo fino a quattro volte il minimo, seguendo la tecnica della progressione inversa. Le ragioni finanziarie emergono dalle relazioni al disegno di legge di bilancio, con minori spese quantificate in circa 2,1 miliardi nel 2023 e 4,1 miliardi nel 2024, a fronte di uno scenario di tensioni inflazionistiche.
Le misure di contenimento sono pertanto compatibili con lo statuto costituzionale dei diritti previdenziali. Il ricorso è rigettato e le spese di giudizio sono compensate per giustificati motivi.
Nota della Redazione
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