Inammissibile il parere sull’incremento del fondo per le Elevate Qualifiche (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 8 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere con cui un ente locale domanda se l’incremento della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa, consentito dall’art. 8, comma 3, D.L. n. 13/2023 in deroga al limite dell’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017, possa essere applicato al personale con incarico di Elevata Qualifica è inammissibile sotto il profilo oggettivo. La questione attiene, infatti, alle modalità di finanziamento del trattamento accessorio di tale personale ed è materia interamente rimessa alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. L’interpretazione delle norme contrattuali rientra nelle funzioni attribuite all’ARAN dall’art. 46 D.Lgs. n. 165/2001 e non nella funzione consultiva della Corte dei conti. Il quesito subordinato, concernente la base di calcolo dell’incremento, segue la sorte del quesito principale.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha formulato, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte, richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. n. 131/2003. L’Ente ha chiesto se l’incremento della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa, previsto dall’art. 8, comma 3, D.L. n. 13/2023, possa applicarsi anche al personale comunale con incarico di Elevata Qualifica, già posizione organizzativa.
In via subordinata, il Comune ha chiesto quale base di calcolo vada considerata per esercitare tale facoltà. L’Ente ha richiamato l’orientamento contabile secondo cui il sistema di calcolo previsto per i segretari comunali e provinciali non sarebbe estensibile ad altri soggetti, sostenendo che i titolari di Elevata Qualifica dei piccoli Comuni svolgono le stesse funzioni dei dirigenti e non dovrebbero restarne esclusi.
La Motivazione della Corte
La Sezione valuta anzitutto l’ammissibilità sotto il profilo soggettivo. La richiesta proviene da un Comune, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, ed è sottoscritta dal sindaco, organo legittimato a rappresentare l’ente. Sotto tale profilo l’istanza è ammissibile.
Il vaglio oggettivo muove dalla circoscrizione della funzione consultiva alla materia della contabilità pubblica, categoria ampia ma non di portata generale. La Corte richiama l’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017, che pone un vincolo di invarianza della spesa per il trattamento accessorio, e l’art. 8, comma 3, D.L. n. 13/2023, che introduce una deroga a tale limite. La norma, osserva la Sezione, regola i limiti della spesa del personale proprio sotto il profilo della deroga al citato limite.
Il quesito, tuttavia, non investe il vincolo di spesa, ma le modalità di finanziamento del trattamento accessorio del personale di Elevata Qualifica. Qui opera la disciplina contrattuale: il CCNL funzioni locali 2016-2018 ha scorporato dal fondo risorse decentrate gli importi per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ponendoli a carico del bilancio dell’ente. Il CCNL 2019-2021 ha ribadito tale assetto per gli incarichi di Elevata Qualificazione, prevedendo all’art. 7, comma 4, lett. u) che l’incremento delle risorse a essi destinate, con riduzione del fondo, è oggetto di contrattazione integrativa.
Pertanto la Sezione dichiara la richiesta inammissibile, conformandosi a un proprio precedente sul medesimo oggetto. L’interpretazione delle norme contrattuali spetta all’ARAN, cui l’art. 46 D.Lgs. n. 165/2001 affida l’assistenza per l’uniforme applicazione dei contratti collettivi. L’inammissibilità travolge anche il secondo quesito, subordinato al primo.
Nota della Redazione
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