Riconoscibile il debito fuori bilancio per incarichi legali utili all’ente (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 39 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), TUEL, derivante dall’espletamento di incarichi legali, non presuppone la validità del rapporto obbligatorio sottostante. Il presupposto della procedura non è un preesistente rapporto contrattuale, bensì l’arricchimento e l’utilità conseguiti dall’ente. L’assenza del parere di regolarità contabile sulla delibera di giunta integra una mera irregolarità interna, non incide sulla validità dell’atto e non osta al riconoscimento. Il requisito della forma scritta ad substantiam del contratto di patrocinio è soddisfatto dal rilascio della procura ad litem ex art. 83 cod. proc. civ., accettata con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale. La conversione ex lege del rapporto in capo all’amministratore o funzionario, ex art. 191, comma 4, TUEL, non impedisce di valutare i soli effetti vantaggiosi per l’ente.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha formulato richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. L’ente ha approvato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale che include una debitoria per incarichi legali svolti tra il 2008 e il 2013.

Da una verifica sulla genesi del debito è emerso che manca il regolare impegno di spesa e non è stato sottoscritto il contratto di incarico. Sussistono solo delibere di giunta, prive del parere di regolarità contabile, e i mandati ad litem, non ancora rinvenuti fisicamente. Il Sindaco chiede se, in presenza di incarichi con esito vittorioso o vantaggioso, il debito sia riconoscibile come debito fuori bilancio.

La Motivazione della Corte

La Sezione verifica preliminarmente l’ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Il quesito attiene alla contabilità pubblica e presenta carattere generale e astratto, senza interferenze con altre funzioni.

Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina dell’assunzione della spesa. L’art. 49 TUEL prevede il parere di regolarità contabile, la cui assenza, per la giurisprudenza amministrativa, non inficia la validità dell’atto ma integra una mera irregolarità che opera sul piano interno. L’art. 183, comma 7, TUEL subordina l’esecutività del provvedimento all’apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria. L’art. 191, comma 4, TUEL dispone che, in caso di acquisizione di beni o servizi in violazione degli obblighi contabili, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ex art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l’amministratore o funzionario che hanno consentito la fornitura.

Quanto al mandato alle liti, la Corte richiama la giurisprudenza amministrativa sul contratto d’opera intellettuale: la decisione di agire o resistere in giudizio e il conferimento dell’incarico competono al rappresentante legale dell’ente, per la natura fiduciaria dell’incarico, salva diversa previsione statutaria.

Sul difetto di forma scritta, la Sezione riconsidera il precedente orientamento. Per i contratti di patrocinio della pubblica amministrazione il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto dal rilascio della procura ex art. 83 cod. proc. civ., accettata con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale, che perfeziona l’accordo.

La Corte chiarisce poi che l’art. 194, comma 1, lett. e), TUEL non richiede un valido titolo di acquisto. Il termine “acquisizioni” consente di ritenere riconoscibili gli acquisti di beni e servizi che, a prescindere dalla validità del rapporto sottostante, siano pertinenti, utili e vantaggiosi per l’ente e la comunità. Il fondamento del debito non è contrattuale ma risiede nell’arricchimento per l’ente, e il riconoscimento consiliare prescinde dalle cause di nullità del negozio. La conversione ex lege del rapporto in capo all’amministratore preclude il perfezionamento del rapporto verso l’ente, ma non esclude la rilevanza dei soli effetti vantaggiosi. Ne deriva la riconoscibilità del debito per incarichi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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