Partecipazione a GAL in forma societaria esclusa dalla deroga al controllo contabile (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 101 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti deliberativi con cui una pubblica amministrazione aderisce a un Gruppo di azione locale costituito in forma societaria, in attuazione dell’art. 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013, non ricadono nel regime derogatorio previsto dall’art. 5, comma 1, primo periodo, T.U.S.P. Tale clausola di esonero ha portata eccezionale e va interpretata in modo non estensivo, operando solo quando un intervento diretto del legislatore autorizzi espressamente una specifica operazione societaria. Ne consegue che l’atto di adesione resta assoggettato all’onere di motivazione analitica, per i profili non direttamente coperti dall’art. 4, comma 6, T.U.S.P., e al controllo della Corte dei conti nelle forme dell’art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P., dovendo l’ente dare conto della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e della compatibilità della forma prescelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

Il Fatto

La Provincia di Taranto ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la documentazione relativa alla propria adesione alla costituzione di un Gruppo di azione locale denominato “BLU – Il GAL del Salento”, avente la forma della società consortile a responsabilità limitata. L’operazione si inserisce nel Programma Nazionale FEAMPA 2021/2027 e risponde all’avviso pubblico approvato dalla Regione Puglia per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale l’ente ha approvato la partecipazione al GAL, lo schema di statuto e la sottoscrizione di una quota di capitale sociale, dando mandato al dirigente di compiere gli atti necessari alla costituzione. La richiesta di parere è stata avanzata ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione ha affermato la propria competenza, trattandosi di atto deliberativo di costituzione di un organismo societario adottato da un ente locale con sede nella Regione Puglia. Ha poi ritenuto l’ammissibilità soggettiva della richiesta, rientrando la Provincia nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), T.U.S.P.

Quanto all’ammissibilità oggettiva, la Corte ha esaminato la clausola derogatoria dell’art. 5, comma 1, primo periodo, T.U.S.P., che esclude dal controllo i casi in cui la costituzione di una società avvenga in conformità a espresse previsioni legislative. Ha richiamato la pronuncia di orientamento generale delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 43/SSRRCO/QMIG/2024, che ha qualificato la deroga come di portata eccezionale, applicabile solo quando il legislatore disciplini direttamente l’operazione societaria, con conseguente affievolimento dell’onere motivazionale.

La Sezione ha aderito a tale indirizzo, rilevando che le fonti europee richiamate stabiliscono le caratteristiche dei GAL senza imporre il ricorso allo strumento societario. L’art. 4, comma 6, T.U.S.P. opera come riconoscimento della facoltà di costituire società in attuazione del regolamento, attenuando l’onere motivazionale sotto il profilo della strumentalità rispetto ai fini istituzionali, ma senza esentare l’ente dagli ulteriori requisiti. L’atto è dunque soggetto a motivazione analitica e al controllo contabile.

Nel merito, la Corte ha verificato il rispetto delle modalità dell’art. 7, commi 1 e 2, T.U.S.P., constatando che la deliberazione è stata adottata dal Consiglio provinciale. Quanto al requisito finalistico dell’art. 4 T.U.S.P., ha ritenuto l’operazione conforme, essendo l’obiettivo quello di garantire politiche di sviluppo sostenibile e coordinamento tra soggetti pubblici e privati del territorio.

Ha invece rilevato la carenza di motivazione in ordine alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria ex art. 5, comma 1, T.U.S.P. L’atto omette ogni analisi prospettica dei profili gestionali e patrimoniali, non fa cenno alla dotazione organica né quantifica gli oneri di funzionamento. La Corte ha richiamato le criticità dello statuto, che ammette finanziamenti dei soci in caso di squilibrio e prevede una quota contributiva annuale superabile “di norma”, e l’art. 14 T.U.S.P. sul divieto di trasferimenti a società in perdita strutturale. L’assenza di un piano economico-finanziario non ha consentito l’esame effettivo richiesto. La compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato è stata invece ritenuta intrinseca. La Sezione ha espresso parere parzialmente negativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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