Estinzione del processo per mancata notificazione del ricorso all’amministrazione (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi pensionistici davanti alla Corte dei conti, la mancata notificazione all’amministrazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, imposta dall’art. 155, comma 3, c.g.c., integra un vizio equiparabile alla mancata esecuzione dell’ordine di rinnovazione della notificazione previsto dal comma 10 dello stesso articolo. Poiché in entrambe le fattispecie la controparte non viene ritualmente chiamata in giudizio, la disciplina del comma 10 è applicabile per analogia anche al caso di inosservanza dell’onere di notificazione. Ne consegue la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del processo, che opera di diritto e può essere pronunciata anche d’ufficio. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

Il Fatto

Numerosi ricorrenti, tutti titolari di trattamenti pensionistici, hanno depositato ricorso davanti alla Sezione giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia chiedendo l’adeguamento delle pensioni ai principi costituzionali di adeguatezza e sufficienza. Nel ricorso hanno dedotto la illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022, che aveva limitato la perequazione automatica per il biennio 2023-2024, chiedendo in via subordinata la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze maturate.

Con decreto del 28 luglio 2025 è stata fissata l’udienza di trattazione, comunicata in pari data. La difesa dei ricorrenti, dopo il deposito dell’atto introduttivo, non ha però prodotto la prova dell’avvenuta notificazione alla controparte del ricorso e del decreto medesimo. L’INPS non si è costituito e all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 nessuno è comparso. La causa è stata quindi posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dalla disciplina processuale dettata dall’art. 155 c.g.c. in materia di giudizi pensionistici. Il comma 3, secondo periodo, impone al ricorrente di notificare all’amministrazione il decreto di fissazione dell’udienza unitamente al ricorso depositato, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto stesso.

Il comma 8 prevede che, se la parte nei cui confronti è stato proposto il ricorso non si costituisce e il giudice rileva un vizio che importi nullità della notificazione, questi fissi con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione, con la precisazione che la rinnovazione impedisce ogni decadenza. Il comma 10 stabilisce che, se l’ordine di rinnovazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’art. 111, il cui comma 4 dispone che l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d’ufficio con sentenza.

Il passaggio argomentativo centrale consiste nell’applicazione analogica del comma 10 all’ipotesi, qui ricorrente, di mancato assolvimento dell’onere di notificazione di cui al comma 3. Il giudice osserva che la mancata esecuzione dell’ordine di rinnovazione e la mancata notificazione originaria sono accomunate dal fatto che, in entrambe le fattispecie, la controparte sostanzialmente non viene chiamata in giudizio. Sussiste pertanto la medesima eadem ratio, che giustifica l’estensione della disciplina.

Su questa base il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo. Nulla dispone sulle spese, poiché l’art. 111, comma 8, c.g.c. stabilisce che le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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