Controllo analogo congiunto e sostenibilità dell’acquisizione di partecipazioni minime: criticità rilevate dalla Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 229 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del controllo analogo congiunto, quale requisito dell’affidamento in house providing, non può ritenersi sussistente quando la partecipazione di un ente sia talmente irrisoria da risultare meramente ancillare rispetto al socio di maggioranza, né quando il controllo sia sostanzialmente monopolizzato da uno o più soggetti partecipanti o risulti talmente diluito da risolversi in una situazione di assenza di controllo. La valutazione di sostenibilità finanziaria e convenienza economica dell’acquisizione di una partecipazione societaria e dell’affidamento del servizio deve essere ancorata a dati economici reali e attuali, con particolare riferimento alla deliberazione dell’Autorità di regolazione vigente alla data di efficacia dell’operazione, e non a fonti regolatorie ormai superate. L’onere motivazionale gravante sull’ente ai sensi dell’art. 5 TUSP non è assolto da mere ripetizioni del dato legale o da affermazioni apodittiche, esigendosi un’analitica dimostrazione della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

Il Fatto

Il comune di Castrezzato ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia la deliberazione consiliare n. 5 del 31 marzo 2026, con la quale ha disposto l’acquisto di una partecipazione pari al 2% del capitale sociale di Chiari Servizi s.r.l. e il contestuale affidamento, per dieci anni, del servizio integrato di igiene ambientale secondo la modalità dell’in house providing. La società, partecipata dal comune di Chiari quale socio di maggioranza e dal comune di Comezzano-Cizzago per una quota del 2%, opera come multiutility nella gestione dei rifiuti e in altri servizi. Il valore della quota acquisita è stato stimato in euro 37.200,00, mentre il canone annuo per il servizio è previsto in euro 599.701,33.

L’ente ha allegato la relazione tecnica redatta ai sensi degli articoli 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022, comprensiva del piano economico-finanziario e della relativa asseverazione, ma non ha trasmesso la bozza dei patti parasociali richiamati dalla deliberazione. I consiglieri di minoranza si sono astenuti, dichiarando di non disporre degli elementi necessari per valutare la vantaggiosità dell’operazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente ricostruito l’ambito del controllo demandato alla Corte dei conti dall’art. 5 TUSP, come modificato dalla legge n. 118/2022, rilevando come la verifica non si limiti a un controllo di legittimità ma si estenda alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, come precisato dalle Sezioni riunite in sede di controllo.

Quanto al merito, la Corte ha rilevato una prima criticità in ordine alla base regolatoria del piano economico-finanziario. Il PEF è stato redatto e validato sulla base della deliberazione ARERA n. 363/2021 (MTR-2), relativa al secondo periodo regolatorio 2022-2025, mentre gli effetti dell’acquisizione e dell’affidamento decorrono dal 2026, in vigenza della delibera n. 397/2025 (MTR-3). Tale circostanza, ad avviso della Sezione, non consente di operare un’analisi motivazionale ancorata a dati economici reali e attuali della sostenibilità economico-finanziaria della scelta.

Ulteriori profili di criticità sono emersi con riferimento all’esercizio del controllo analogo congiunto. La Corte ha osservato che l’art. 2 del patto parasociale, non trasmesso, prevede la nomina in alternanza di un solo componente del consiglio di amministrazione tra i comuni di Castrezzato e di Comezzano-Cizzago, mentre il socio di maggioranza nomina tre membri su cinque. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia (causa Carbotermo, C-340/04) e del Consiglio di Stato, la Sezione ha evidenziato il rischio che una partecipazione minima si riveli meramente ancillare rispetto al socio di maggioranza, rilevando altresì la pendenza dell’ordinanza di rimessione alla CGUE n. 2726/2026 sulla sussistenza del requisito dell’influenza determinante congiunta in ipotesi di partecipazioni irrisorie.

Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, la Corte ha rilevato che la società presenta un ROI costantemente negativo nel triennio considerato, con un riequilibrio del conto economico conseguito mediante i saldi positivi della gestione finanziaria e straordinaria. Ha inoltre evidenziato che la natura di multiutility della società non consente di comprendere quali gestioni contribuiscano al valore della produzione e quali siano in equilibrio, anche in considerazione dell’accantonamento per il fondo oneri futuri del tempio crematorio, di cui non sono chiari i costi, i tempi e l’ente socio di riferimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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