Il controllo della Corte sui fondi PNRR non sanziona i ritardi intermedi (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 164 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione dei fondi del PNRR, esercitato ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994, è volto a valutare in termini di economicità, efficienza ed efficacia l’acquisizione e l’impiego delle risorse e opera anche in corso di gestione, senza attendere l’esito ultimo della rendicontazione. Il superamento dei termini intermedi fissati nei bandi e negli avvisi di selezione, ove non espressamente stabiliti dal PNRR, non comporta l’adozione dei provvedimenti di revoca o l’esercizio dei poteri sostitutivi quando il soggetto attuatore e l’amministrazione titolare attestino la possibilità di completare l’intervento entro il termine finale del Piano. Il controllo non si traduce in misure sanzionatorie, ma in indicazioni all’ente per favorire il raggiungimento dei risultati.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Molise ha svolto il monitoraggio degli interventi finanziati con i fondi PNRR nel Comune di Campobasso, nell’ambito del programma dei controlli per l’anno 2024 approvato con precedente deliberazione. L’istruttoria, avviata con nota del 5 settembre 2024 e definita sulla risposta dell’ente pervenuta il 1° ottobre 2024, ha riguardato la platea dei progetti PNRR e del fondo complementare facenti capo al Comune. La Sezione ha esaminato lo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi, verificando le risultanze dichiarate dall’ente con i dati ricavabili dal sistema ReGis.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 77/2021, che le attribuisce il controllo sulla gestione delle risorse PNRR, qualificandolo come valutazione dell’economicità, efficienza ed efficacia dell’impiego dei fondi. Il controllo è esercitabile in corso di gestione, per intervenire durante lo svolgimento dell’attività senza attendere la rendicontazione finale, restando nell’ambito di verifiche volte a indicare all’ente misure idonee al raggiungimento dei risultati, senza applicazione di misure.
Sul piano dell’attuazione, la Corte esamina la questione dei termini intermedi. L’art. 2 del decreto-legge n. 19/2024 stabilisce che, in caso di superamento dei termini fissati nei bandi o negli avvisi di selezione e non espressamente previsti dal PNRR, non si provvede all’adozione dei provvedimenti di revoca né all’esercizio dei poteri sostitutivi, purché il soggetto attuatore e l’amministrazione titolare attestino la possibilità di completare l’intervento entro i termini previsti dal Piano. La Corte ne traduce la portata applicativa in relazione ad alcuni interventi di maggior rilievo.
Con riguardo al progetto per il parcheggio di piazza della Repubblica, il termine per il pagamento del 30 per cento dei SAL non risulta rispettato. L’amministrazione titolare ha chiarito che il mancato rispetto del termine intermedio non comporta la revoca del finanziamento, a condizione che sia rispettato il termine finale di conclusione dell’opera. I ritardi sono inoltre riconducibili a un contenzioso sull’aggiudicazione, definito in primo grado con il rigetto del ricorso, e la Sezione esclude, allo stato, la sussistenza di criticità gestionali.
Analoga conclusione vale per il progetto di demolizione e ricostruzione del polo scolastico Montini, dove la situazione contabile conferma il rispetto dei cronoprogrammi, al netto del pagamento dei SAL, e per gli interventi di riqualificazione del parco Scarafone e della piscina comunale, per i quali i chiarimenti dell’ente superano le incertezze sulle scadenze di affidamento. La Corte segnala invece alcune anomalie di compilazione nel format istruttorio, con impegni inferiori ai pagamenti per taluni CUP, riservandosi ulteriori approfondimenti.
Il quadro complessivo non mostra, pertanto, rilevanti criticità suscettibili di accertamento: i progetti risultano in avanzamento in linea con la programmazione o, comunque, il mancato rispetto dei termini intermedi non è più valorizzato a livello normativo come produttivo di conseguenze giuridiche in presenza dell’attestazione della possibilità di completamento entro i termini del PNRR. La Sezione dispone la trasmissione della deliberazione e della relazione allegata al Comune e, per conoscenza, alla Sezione delle Autonomie.
Nota della Redazione
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