Parere negativo sulla costituzione di una cooperativa di comunità energetica (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 118 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina europea, nazionale e regionale in materia di comunità energetiche rinnovabili non impone l’adozione della veste societaria, lasciando all’amministrazione libertà di forme. Ne consegue che l’atto deliberativo di costituzione di una società cooperativa di comunità energetica deve essere sorretto, ai sensi dell’art. 5, comma 1, TUSP, da una motivazione rafforzata sull’infungibilità dello strumento societario e sul tipo prescelto rispetto a moduli organizzativi alternativi. La Corte dei conti, nel controllo preventivo ex art. 5, comma 3, TUSP, esprime parere negativo quando l’ente omette di dar conto della sostenibilità finanziaria, oggettiva e soggettiva, e della convenienza economica dell’operazione. Restano fermi, in caso di parere negativo, l’onere di motivazione analitica e la pubblicazione a carico dell’amministrazione deliberante.
Il Fatto
Un comune di piccola dimensione ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha approvato l’impegno a costituire una Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale secondo il modello della cooperativa di comunità con qualifica di impresa sociale ETS, approvando contestualmente la bozza di statuto e il modulo di adesione. Il comune intendeva acquisire dieci quote societarie, per una spesa di cinquecento euro, disponendo di un contributo regionale di ottomila euro e del parere favorevole dell’organo di revisione. La trasmissione è avvenuta ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, per il controllo preventivo sulla conformità dell’atto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato i presupposti del proprio intervento. Il comune rientra nell’ambito soggettivo del TUSP, richiamato dagli artt. 1 e 2, comma 1, lett. a); l’operazione di costituzione e acquisto di partecipazione rientra nell’ambito oggettivo dell’art. 5, comma 3; la competenza spetta alla Sezione regionale, trattandosi di ente locale. L’atto è stato adottato dal Consiglio comunale, organo competente secondo l’art. 7, comma 1, TUSP.
Il Collegio ha poi esaminato i vincoli tipologici e finalistici. L’acquisto di partecipazioni in una società cooperativa rientra tra i tipi societari ammessi dall’art. 3 TUSP. Tuttavia, dallo statuto emerge un oggetto sociale ampio, comprensivo di attività ulteriori rispetto a quelle proprie delle CER, non tutte riconducibili alle finalità istituzionali dell’ente locale di cui agli artt. 4 e 4 bis TUSP.
Il punto centrale è la motivazione. Poiché la legge non prevede espressamente la forma societaria per le CER, l’ente deve dimostrare l’infungibilità dello strumento societario e la ragionevolezza della scelta rispetto a soluzioni alternative. La deliberazione consiliare non contiene questa valutazione comparativa.
La Sezione ha poi rilevato l’assenza di ogni approfondimento sulla sostenibilità finanziaria, oggettiva e soggettiva, e sulla convenienza economica richieste dall’art. 5, comma 1, TUSP. Manca un business plan o analoga analisi di fattibilità, mancano proiezioni di costi e ricavi, manca l’indicazione della copertura di bilancio. Emerge inoltre una discrasia tra il valore della quota indicato nella delibera e quello previsto nello statuto, mentre l’atto costitutivo lascia in bianco il valore delle quote e il patrimonio iniziale sottoscritto.
Infine, la delibera non dà atto della consultazione pubblica sullo schema di atto deliberativo, richiesta dall’art. 5, comma 2, TUSP, né della compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli artt. 107 e 108 TFUE. Per queste ragioni il Collegio ha espresso parere negativo, ordinando la trasmissione e la pubblicazione della deliberazione.
Nota della Redazione
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