Controlli interni parzialmente adeguati e invito a misure correttive (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 122 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 148 del TUEL, verificano annualmente il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli enti locali. L’esito del controllo non è sanzionatorio in via immediata: la Sezione accerta il livello di adeguatezza del sistema e, ove ravvisi margini di miglioramento, invita l’Ente ad adottare idonee misure correttive. La parziale inadeguatezza si desume dal mancato esercizio effettivo di talune tipologie di controllo e dalla risposta evasiva ai questionari. Resta fermo che la funzione di controllo interno è presidio degli equilibri di bilancio e della regolarità della gestione.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo i referti sul funzionamento del sistema dei controlli interni per gli esercizi 2020 e 2021, secondo gli schemi approvati dalla Sezione delle Autonomie. L’analisi dei questionari è stata svolta congiuntamente per le due annualità. Dall’istruttoria sono emerse carenze in più tipologie di controllo, tali da giustificare il deferimento della questione all’esame collegiale.
La Sezione ha quindi esaminato il sistema integrato dei controlli interni dell’Ente per verificarne l’effettiva operatività rispetto al disposto normativo e alle linee guida.
La Motivazione della Corte
La deliberazione muove dalla ricostruzione dell’art. 148 del TUEL, che assegna alle Sezioni regionali la verifica annuale del funzionamento dei controlli interni, e dall’art. 3 del d.l. n. 174/2012, che ha ridefinito l’assetto dei controlli negli enti locali. Il sistema si articola in più tipologie: il controllo di regolarità amministrativa e contabile (art. 147-bis TUEL), il controllo di gestione, il controllo strategico (art. 147-ter TUEL), il controllo sugli equilibri finanziari (art. 147-quinquies TUEL), il controllo sugli organismi partecipati (art. 147-quater TUEL) e il controllo sulla qualità dei servizi.
Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Sezione rileva che l’Ente si avvale della sola estrazione casuale semplice e che non ha attivato controlli o ispezioni su specifici uffici e servizi. Non sono state implementate procedure per monitorare il flusso di liquidazione delle fatture in caso di superamento dei termini di legge. La Sezione raccomanda l’adozione di criteri di campionamento anche quantitativi e qualitativi.
Sul controllo di gestione, l’Ente non ha trasmesso il referto annuale ex art. 198-bis TUEL e ha dichiarato che il controllo non è esercitato in piena conformità ai propri regolamenti. Manca un sistema di contabilità economica per centri di costo. Il controllo non è in grado di influenzare l’attività in corso determinando la riprogrammazione degli obiettivi.
Sul controllo sugli organismi partecipati, pur detenendo partecipazioni, l’Ente non si è dotato della struttura dedicata prevista dall’art. 147-quater, comma 1, TUEL e non prevede report informativi periodici. Sul controllo sulla qualità dei servizi, non risulta adottata la Carta dei servizi né applicati indicatori di qualità. Sull’appendice PNRR, l’Ente risponde in gran parte “ND” e non svolge verifiche periodiche sugli atti gestionali adottati quale soggetto attuatore.
All’esito dell’analisi la Sezione accerta la parziale adeguatezza del funzionamento del sistema e, ritenuta la sussistenza di margini di miglioramento, invita l’Ente ad adottare le misure correttive indicate nella parte motiva. Resta impregiudicata ogni ulteriore valutazione sulla gestione finanziaria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.