Assenteismo e danno all’immagine senza previa condanna penale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 145 del 10.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di responsabilità per assenteismo e falsa attestazione della presenza in servizio, disciplinati dall’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, l’azione della Procura contabile non richiede quale presupposto processuale la previa condanna penale irrevocabile. La fattispecie di danno all’immagine prevista dall’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001 ha natura speciale rispetto al danno all’immagine da reato e prescinde dal giudicato penale. Non sussiste pregiudizialità tecnica che imponga la sospensione ex art. 106 c.g.c., vigendo il principio di reciproca indipendenza tra azione penale e azione di responsabilità. Il danno patrimoniale è pari alla retribuzione corrisposta per la prestazione non resa; il danno all’immagine è liquidato equitativamente, con riferimento all’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha citato in giudizio un dipendente della Città Metropolitana di Cagliari, addetto al servizio tipografico, chiedendone la condanna al risarcimento di complessivi euro 3.162,10: euro 162,10 per danno patrimoniale ed euro 3.000,00 per danno all’immagine. La contestazione riguarda la falsa attestazione della presenza in servizio, realizzata timbrando il cartellino marcatempo in entrata e in uscita e allontanandosi dal luogo di lavoro per motivi personali nel corso della giornata.

Gli accertamenti della Guardia di Finanza, condotti tra ottobre 2018 e marzo 2019 con videoriprese, osservazione e pedinamento, avevano quantificato le assenze ingiustificate in 20 ore e 25 minuti. Il procedimento penale per truffa e per la violazione dell’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 era ancora pendente. La difesa ha eccepito l’inammissibilità dell’azione per assenza di condanna penale irrevocabile e, in subordine, ha chiesto la sospensione del giudizio contabile.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge l’eccezione di inammissibilità. L’art. 51 c.g.c. elenca le notizie di danno erariale idonee ad attivare l’azione della Procura: tra queste il comma 7 contempla la sentenza irrevocabile di condanna, ma la sua mancanza non comporta alcuna nullità o inammissibilità dell’atto di citazione. Solo nel caso di danno all’immagine da reato contro la pubblica amministrazione la legge esige l’accertamento con sentenza passata in giudicato; l’ipotesi qui contestata, fondata sull’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001, ha invece natura speciale. La Corte richiama l’ordinanza delle Sezioni Riunite n. 6/2018/ORD/RCS del 12 giugno 2018, che esclude il presupposto della previa condanna penale.

Quanto alla richiesta di sospensione, la Sezione rileva che l’art. 106, comma 1, c.g.c. consente la sospensione solo in presenza di pregiudizialità tecnica o giuridica. In virtù della consolidata giurisprudenza contabile — SS.RR. ordinanze n. 1/2017, n. 6/2018, n. 9/2018, n. 3/2021, n. 4/2021 e n. 16/2021; Cass. SS.UU. n. 1768 e n. 12539 del 2011 — vige il principio della reciproca indipendenza tra azione penale e azione di responsabilità. Il giudizio penale non costituisce antecedente da cui dipenda la definizione di quello contabile: ricorre una mera consequenzialità logica, non una pregiudizialità in senso tecnico. La soluzione è coerente con la ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. e con l’effettività della tutela ex art. 24 Cost.

Nel merito, la Corte ritiene fondata la pretesa per il danno patrimoniale. L’osservanza dell’orario di servizio è elemento essenziale della prestazione retribuita; l’allontanamento dal luogo di lavoro è giustificato solo da esigenze autorizzate e deve essere oggettivamente rilevato tramite sistemi automatizzati. La patologia dichiarata dalla difesa non esclude il dolo, poiché il dipendente non era in congedo per malattia ed era idoneo al servizio. Non è ammessa alcuna compensazione tra le ore in eccedenza e le assenze ingiustificate. La mancata produzione dei video non inficia la prova, essendo la documentazione sufficiente. Il potere riduttivo è escluso per la connotazione dolosa della condotta.

Sul danno all’immagine, la Sezione ricorda che la declaratoria di illegittimità costituzionale di parte dell’art. 55-quater ad opera della Corte costituzionale n. 61 del 2020 non ha inciso sulla disposizione speciale dell’art. 55-quinquies, comma 2. La liquidazione avviene equitativamente, assumendo a parametro l’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994. Considerati la gravità del fatto, la reiterazione, il ruolo non esposto del dipendente e il modesto impatto mediatico, la Corte liquida equamente euro 324,20, pari al doppio del danno patrimoniale. Il dipendente è condannato al pagamento complessivo di euro 486,30, oltre rivalutazione e interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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