Definizione agevolata del giudizio contabile per il sanitario che aderisce al rito abbreviato (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 267 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, la definizione agevolata disciplinata dall’art. 130 c.g.c. postula la presentazione di un’istanza di rito abbreviato da parte del convenuto e il versamento, nei termini e in unica soluzione, della somma determinata dal collegio con decreto. L’integrale e tempestivo adempimento dell’obbligazione così assunta determina la declaratoria di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 130, comma 7, c.g.c., con conseguente estinzione del processo. La definizione agevolata non esclude la condanna del convenuto al pagamento delle spese di giustizia in favore dell’Erario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 130, comma 8, 31, commi 1 e 5, e 199, comma 2, c.g.c., atteso che la natura stessa del procedimento, che comporta il pagamento di una somma a parziale ristoro del danno, esclude in radice che possano sussistere le circostanze che consentono la compensazione delle spese.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria aveva convenuto in giudizio cinque dirigenti medici di primo livello, dipendenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, per sentirne affermare la responsabilità erariale per un danno da responsabilità sanitaria quantificato in complessivi € 129.231,00. La pretesa originava da una condotta colposa ascritta ai sanitari operanti presso il reparto di Ginecologia dell’Ospedale di Locri nell’agosto 2008, in relazione alle complicanze post-operatorie insorte dopo un parto cesareo, che avevano reso necessario un intervento di isterectomia totale su una paziente, poi risultata danneggiata in un separato giudizio civile definito con sentenza del Tribunale di Locri.

Nel corso del giudizio contabile, quattro dei cinque convenuti avevano formulato istanza di definizione agevolata ex art. 130 c.g.c., proponendo il pagamento di una somma variamente determinata. Con decreto n. 5/2026, il collegio aveva accolto l’istanza proposta da una delle convenute e rigettato quelle degli altri, rinviando alla successiva udienza per la verifica dell’avvenuto pagamento.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente accertato la ritualità e la tempestività del versamento effettuato dalla convenuta, unica ad aver visto accolta l’istanza di rito abbreviato, verificando la documentazione prodotta dalla difesa, costituita dalla ricevuta del bonifico eseguito in nome e per conto della stessa e dalla copia dell’ordinativo di incasso attestante l’avvenuta riscossione della somma di € 2.780,00 da parte dell’Azienda sanitaria.

Il collegio ha quindi dato atto del buon esito della procedura, rilevando come, alla luce della documentazione depositata, risultasse il tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata nel decreto collegiale. Su tale base, ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare definito il giudizio, ai sensi dell’art. 130, comma 7, c.g.c., nei soli confronti della convenuta che aveva aderito alla definizione agevolata.

Quanto alle spese di giustizia, la Corte ne ha disposto la condanna a carico della convenuta, richiamando il combinato disposto degli artt. 130, comma 8, 31, commi 1 e 5, e 199, comma 2, c.g.c. La Sezione ha osservato come la natura stessa del procedimento di definizione agevolata, che comporta il pagamento di una somma a parziale ristoro del danno, escluda in radice che possano sussistere le circostanze che, ai sensi del comma 3 dell’art. 31 c.g.c., consentono la compensazione delle spese, richiamando sul punto un costante orientamento delle sezioni giurisdizionali territoriali.

In accoglimento della domanda, la Corte ha dichiarato definito il giudizio nei confronti della convenuta e l’ha condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell’Erario, nella misura quantificata in nota, pari a € 294,07.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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