Inammissibile il ricorso per causa di servizio senza domanda amministrativa pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 38 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di dipendenza di patologie da causa di servizio, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti non soltanto sulla domanda di accertamento proposta unitamente a quella di condanna al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche sulla sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento privilegiato. La legittimazione attiva spetta anche al dipendente ancora in servizio, poiché l’accertamento della dipendenza da causa di servizio costituisce diritto potestativo autonomo, con interesse concreto e attuale. Tuttavia, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 174/2016 quando la previa domanda amministrativa abbia a oggetto il solo riconoscimento della causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo, senza alcun riferimento al trattamento pensionistico: spetta alla parte riproporre il ricorso preceduto dalla pertinente domanda amministrativa.
Il Fatto
Un appuntato scelto dei Carabinieri, in servizio presso un comando territoriale con mansioni di capo posto manutenzione, ha impugnato il decreto con cui il Direttore di Amministrazione dell’Arma ha respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia, unitamente al prodromico parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
Il ricorrente ha dedotto l’erronea individuazione dell’autorità giurisdizionale, la violazione dell’art. 10 bis legge n. 241/1990 per mancata comunicazione dei motivi ostativi e il difetto di istruttoria, per l’assenza di rapporto informativo su taluni periodi di servizio e sull’utilizzo di generatori di ozono. L’amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione, il difetto di domanda amministrativa inerente alla pensione privilegiata e il difetto di interesse del dipendente ancora in servizio.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto affermato la propria giurisdizione, richiamando le Sezioni Unite della Cassazione (decisioni n. 1306 del 2017 e n. 5467 del 2009), secondo cui è devoluta alla Corte dei conti, per il criterio di collegamento della materia, anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato. La distinzione tra riconoscimento del diritto a pensione e mero accertamento della causa di servizio non ha fondamento: entrambe attengono alla materia delle pensioni privilegiate pubbliche.
Il radicamento della giurisdizione contabile richiede però un collegamento, almeno finalistico o prospettico, con il diritto alla pensione privilegiata, individuato nel ricorso ove si precisa che il riconoscimento è chiesto in funzione del futuro trattamento di privilegio.
Quanto alla legittimazione attiva, la Corte ha escluso che lo stato di servizio costituisca elemento ostativo, richiamando l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 4325 del 2014 e plurimi precedenti delle articolazioni territoriali e delle Sezioni Centrali d’Appello: l’accertamento della dipendenza da causa di servizio, già previsto dall’art. 169, comma primo, d.P.R. n. 1092/1973, è diritto potestativo autonomo, con interesse concreto e attuale anche per il soggetto in attività.
È stata poi respinta l’eccezione di inammissibilità per difetto della previa domanda amministrativa. Se si riconosce la legittimazione al dipendente non ancora in quiescenza, la domanda non può che limitarsi all’accertamento della causa di servizio, senza riferimento a una prestazione i cui requisiti potrebbero non sussistere.
Nel caso concreto, tuttavia, la domanda amministrativa riguardava espressamente il riconoscimento della causa di servizio e la contestuale concessione dell’equo indennizzo, senza alcun riferimento al trattamento pensionistico. Poiché il giudizio pensionistico è giudizio sul rapporto e non di legittimità dell’atto, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, restando onere della parte riproporlo preceduto dalla pertinente domanda amministrativa e corredato della prova dei fatti rilevanti. Nulla per le spese, per assenza di domanda.
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Nota della Redazione
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