Inammissibile il quesito sulla nomina di un pensionato in società partecipata (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 288 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dichiarano inammissibile, sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 quando il quesito non prospetti un dubbio interpretativo di portata generale in materia di contabilità pubblica, ma sottoponga un fatto gestionale specifico e attuale, in termini così puntuali da impedire la ricostruzione di un principio di diritto generale e astratto applicabile a fattispecie diverse. In tal caso la funzione consultiva non può essere esercitata e l’esame nel merito resta precluso. Il quesito che si risolva in una richiesta di consulenza estranea alle funzioni della Corte può essere rivolto ad altri soggetti nell’interesse dell’amministrazione richiedente, anche al fine di prevenire futuri contenziosi.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune siciliano ha trasmesso alla Sezione di controllo per la Regione siciliana una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. Il quesito riguardava la possibilità, per un componente del consiglio di amministrazione di una società partecipata dal Comune, di percepire il compenso previsto per la carica ricoperta.

La nomina era intervenuta dopo il pensionamento del soggetto da dipendente pubblico, con iscrizione all’ordine professionale alla data di entrata in vigore di una legge di conversione e con attività professionale in corso. Il Comune ha chiesto alla Sezione se la percezione del compenso fosse legittima in tale situazione soggettiva.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro dell’attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo. L’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 consente a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica. La stringatezza della formula ha imposto l’elaborazione di criteri generali e una definizione nomofilattica dei presupposti di ammissibilità.

Il Collegio richiama i requisiti elaborati dalla Sezione delle Autonomie e dalle Sezioni Riunite. Sotto il profilo soggettivo esterno ed interno l’istanza è ammissibile: proviene da un Comune ed è sottoscritta dal Sindaco, organo legittimato a rappresentare l’Ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 e della normativa regionale.

Il vaglio si sposta quindi sul profilo oggettivo. La nozione di contabilità pubblica è riferita ad attività contabili in senso stretto, alla disciplina dei bilanci e dei relativi equilibri, alla gestione delle entrate e delle spese, all’indebitamento, alla rendicontazione e ai relativi controlli. È stata inoltre esclusa la funzione consultiva su quesiti che implichino valutazioni di comportamenti amministrativi oggetto di eventuali iniziative giudiziarie, così come sui quesiti già rimessi all’esame di altri organi.

Le Sezioni Riunite hanno integrato tale definizione includendo i quesiti connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro degli obiettivi di contenimento della spesa. Da ciò è derivata la riconduzione alla contabilità pubblica di materie come il personale, gli incarichi di collaborazione con soggetti esterni e i consumi intermedi, in ragione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa e della loro incidenza sugli equilibri di bilancio.

La Sezione delle Autonomie ha poi richiesto un sufficiente grado di generalità e astrattezza nella formulazione del quesito. Il fatto rilevante non è quello storico concreto, proprio delle controversie giurisdizionali, ma la sua concettualizzazione ipotetica: resta così escluso il coinvolgimento della Sezione in specifiche problematiche gestionali o addirittura strumentali.

Applicando tali criteri, il Collegio rileva che l’istanza riguarda una fattispecie concreta e attuale, relativa alla nomina e al relativo compenso di un consigliere di amministrazione di una società partecipata, con indicazione delle generalità del soggetto interessato. La richiesta non pone un dubbio interpretativo di portata generale, ma sottopone un fatto gestionale specifico, in termini così puntuali da impedire la ricostruzione di un principio di diritto generale e astratto applicabile ad altre fattispecie. Essa si risolve pertanto in una richiesta di consulenza estranea alle funzioni della Corte, alla quale può provvedere, nell’interesse dell’amministrazione, l’avvocatura comunale o l’Avvocatura dello Stato. L’esame nel merito resta precluso dall’inammissibilità oggettiva del quesito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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