Parere paesaggistico favorevole senza motivazione né istruttoria è illegittimo (C.G.A.R.S. n. 354 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere favorevole della Soprintendenza in materia paesaggistica deve essere sorretto da ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire le premesse e l’iter logico del percorso valutativo, pur a fronte dell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta all’Amministrazione. La motivazione succinta può ritenersi legittima solo se rileva gli estremi logici della compatibilità o dell’incompatibilità dell’opera con il contesto tutelato. Ove il sito sia sottoposto al massimo livello di tutela paesaggistica e presenti valenza storico-archeologica, la Soprintendenza ha l’onere di argomentare la compatibilità di opere invasive e demolitorie, chiarendo con quali tecniche e procedure sia assicurato il ripristino dello stato dei luoghi. Prescrizioni generiche, che non indichino parametri concreti, sono prive di valore precettivo, lasciano al concessionario amplissima libertà attuativa e rendono il parere favorevole sostanzialmente incondizionato.
Il Fatto
Una associazione sportiva titolare di una concessione demaniale marittima in un porticciolo impugnava davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, l’atto suppletivo con cui l’Assessorato regionale aveva ampliato la concessione di una società limitrofa, per ulteriori metri quadrati di specchio acqueo e aree a terra destinati a pontili galleggianti, passerelle e manufatti accessori.
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti censuravano i pareri favorevoli resi dalla Soprintendenza competente. Il primo giudice respingeva entrambe le domande. La sentenza era appellata, con istanza cautelare accolta dal C.G.A.R.S.; il Comune interessato aderiva alle conclusioni dell’appellante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’appello sul primo motivo, di natura assorbente, incentrato sulla violazione dell’art. 146 del d. lgs. n. 42 del 2004 e sul difetto di istruttoria e motivazione. Il primo giudice aveva ritenuto non scrutinabili le censure sul primo parere, perché la prima conferenza di servizi era stata revocata in autotutela. La Corte corregge questa lettura: il secondo parere, per espressa scelta del rappresentante della Soprintendenza, si presenta come integrativo e parzialmente modificativo del precedente, non interamente sostitutivo. Il contenuto del primo parere, nelle parti non modificate, è quindi posto a base dell’atto suppletivo impugnato.
Da qui il primo vizio. Il parere dell’8 giugno 2022 è privo di qualsiasi supporto motivazionale: dopo aver constatato che l’intervento ricade in area vincolata, la Soprintendenza si limita ad affermare di avere accertato la compatibilità paesaggistica e rilascia l’autorizzazione prevista dall’art. 146, comma 2, del Codice. Manca l’indicazione delle ragioni poste a fondamento della valutazione.
La Corte richiama l’indirizzo consolidato secondo cui il giudizio di compatibilità paesaggistica è espressione di ampia discrezionalità tecnica, ma richiede una motivazione adeguata (Cons. Stato, sez. II, n. 5046 del 2024; n. 10877 del 2023; sez. IV, n. 7431 del 2024). L’attenuazione dell’onere motivazionale vale per i dinieghi in contesti di particolare pregio, non per i pareri favorevoli, come nella specie. Il sindacato del giudice amministrativo resta esterno, volto ad accertare manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti o contraddittorietà, secondo le coordinate già fissate dallo stesso C.G.A.R.S. (n. 193 del 2026).
Il secondo vizio attiene al merito del giudizio tecnico. Le opere ricadono su un borgo marinaro e porto di origini antiche, in area di interesse archeologico sottoposta a livello massimo di tutela. Il progetto esecutivo prevede la demolizione di una porzione del molo originario, la realizzazione di una passerella, di una rampa e di un parapetto. La Soprintendenza avrebbe dovuto argomentare la compatibilità di tali opere con il vincolo e chiarire, in particolare, come garantire alla scadenza della concessione il ripristino di un manufatto di valore storico senza distruggerlo o ridurne il valore culturale.
Il parere integrativo non colma il deficit: le prescrizioni sulle dimensioni delle imbarcazioni e sulla minimizzazione visiva sotto il profilo materico e cromatico sono generiche. Non indicano parametri concreti, risultano inattuabili e verificabili con difficoltà, e finiscono con il rendere il parere favorevole incondizionato, in contraddizione con la dichiarata esigenza di protezione del sito. Il parere è quindi illegittimo per difetto di motivazione e istruttoria, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà.
La sentenza è integralmente riformata: sono annullati i pareri della Soprintendenza e l’atto suppletivo che li ha recepiti. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.