Ricorso avverso la rettifica di una graduatoria concorsuale inammissibile per carenza di interesse: l’effetto caducante o il consolidamento determinano la perdita di utilità dell’impugnazione (TAR Lazio n. 11066 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso i provvedimenti di mera rettifica di una graduatoria concorsuale, allorché la medesima censura di illegittimità derivata sia già stata dedotta avverso l’originaria graduatoria e risulti pendente il relativo giudizio di appello. L’eventuale accoglimento dell’appello determina l’annullamento della graduatoria originaria e, per effetto caducante, il travolgimento delle rettifiche successive, quali atti consequenziali e dal contenuto dovuto; l’eventuale rigetto, invece, comporta il consolidamento delle rettifiche, non ulteriormente contestabili in ragione della declaratoria di insussistenza del vizio derivato. In entrambi gli scenari, nessuna utilità concreta può derivare al ricorrente dall’accoglimento dell’impugnazione, con conseguente difetto di interesse ad agire.
Il Fatto
Una funzionaria dell’Agenzia delle Entrate, vincitrice della selezione pubblica per l’assunzione di dirigenti di seconda fascia indetta con bando del 2010, era stata collocata nella graduatoria approvata con provvedimento dell’11 gennaio 2024 alla posizione n. 243, non più utile per conseguire la qualifica dirigenziale, con cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale e ricostituzione del rapporto quale funzionario. Avverso tale graduatoria la candidata aveva proposto ricorso dinanzi al TAR, rigettato con sentenza n. 20478/2024, tuttora oggetto di appello pendente dinanzi al Consiglio di Stato, nel cui ambito era stata disposta una verificazione sul criterio del moltiplicatore applicato ai punteggi per titoli.
Nelle more di quel giudizio, l’Agenzia aveva adottato due provvedimenti di rettifica della graduatoria, rispettivamente del 7 ottobre e del 14 novembre 2024, che confermavano il collocamento della ricorrente alla posizione n. 243. Avverso tali atti di rettifica e avverso l’originaria graduatoria, la candidata aveva proposto un nuovo ricorso, riproponendo le medesime doglianze già svolte nel precedente giudizio e una censura di illegittimità derivata.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando che gli atti impugnati costituivano mere rettifiche dell’originaria graduatoria e che le censure dedotte riproponevano in via derivata i vizi già contestati avverso la graduatoria primigenia, oggetto del giudizio di appello ancora pendente.
La declaratoria di inammissibilità si fonda sulla valutazione dei due possibili esiti del giudizio di appello, entrambi preclusivi di qualsivoglia utilità per la ricorrente. In caso di accoglimento dell’appello, l’annullamento dell’originaria graduatoria, per un vizio che imporrebbe la rinnovazione della valutazione, produrrebbe effetto caducante sulle rettifiche qui impugnate, le quali, in qualità di atti consequenziali e dal contenuto dovuto, verrebbero automaticamente travolte.
In caso di rigetto dell’appello, invece, le rettifiche risulterebbero consolidate e non potrebbero essere ulteriormente contestate in giudizio, atteso che la declaratoria di insussistenza del vizio di invalidità derivata, già pronunciata dal giudice amministrativo sulla graduatoria originaria, non potrebbe essere rimessa in discussione attraverso l’impugnazione degli atti successivi.
In entrambi gli scenari, pertanto, l’accoglimento del ricorso non potrebbe apportare alcun beneficio concreto alla posizione della ricorrente, difettando in radice l’interesse ad agire richiesto dall’ordinamento per la proposizione dell’azione di annullamento. Il Collegio ha dato avviso di tale possibile causa di improcedibilità nella pubblica udienza del 5 giugno 2026, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a..
La pronuncia conferma che l’impugnazione di atti consequenziali e di contenuto dovuto, meramente riproduttivi di un provvedimento già gravato e ancora sub iudice, è priva di autonomo rilievo processuale. In tal senso, il difetto di interesse risulta integrato sia nell’ipotesi di effetto caducante sia in quella di consolidamento, a prescindere dall’esito del giudizio di merito sulla legittimità della graduatoria originaria. Le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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