Ottemperanza per carta docente: inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3087 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’entità delle somme richieste dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge (artt. 1282 e segg. cod. civ.). Il giudice dell’ottemperanza, dichiarata l’inottemperanza, assegna il termine dilatorio di novanta giorni per il pagamento e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, senza compenso trattandosi di funzioni commissariali affidate a dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.

Il Fatto

La ricorrente, docente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedeva l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano che aveva condannato l’Amministrazione a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La sentenza, passata in giudicato e notificata, non era stata eseguita dall’Amministrazione. La parte creditrice proponeva quindi ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione a favore dei difensori antistatari. Il Ministero si costituiva per resistere.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, ritenendo la pretesa sorretta da idonea documentazione e fondata su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il Collegio ha riaffermato la natura non costitutiva del giudizio di ottemperanza, precisando che l’entità delle somme richieste dalla ricorrente non è vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, da verificarsi secondo i parametri del titolo e della legge.

Quanto al termine per adempiere, il Tribunale ha rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che le Amministrazioni dello Stato devono osservare prima dell’azione per il recupero coattivo. Ha pertanto dichiarato l’inottemperanza dell’ente resistente, assegnando il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per il pagamento del capitale e degli accessori dovuti.

In caso di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni all’esecuzione dell’incarico, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali di gestione della spesa pubblica.

Infine, il Collegio ha condannato l’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in dispositivo in euro 800,00 oltre accessori, distratte a favore del difensore antistatario, considerata la natura non controversa dell’inadempimento e l’attività minima richiesta in questa materia.

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Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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