Parere paesaggistico tardivo, ordinanza di demolizione e affidamento incolpevole (Cons. Stato n. 10228 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere della Soprintendenza reso oltre il termine di legge non è vincolante per il Comune, il quale può provvedere autonomamente sull’istanza di autorizzazione paesaggistica, ma è tenuto a esplicitare le ragioni del proprio convincimento, essendo illegittimo il mero rinvio per relationem al parere tardivo. In materia paesaggistica la valutazione del disvalore dell’opera costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche, non potendosi sostituire la valutazione del giudice a quella dell’organo competente. Il legittimo affidamento non si configura per il solo fatto che l’abuso sia stato sanzionato con notevole ritardo rispetto alla sua commissione, né per l’inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine di demolizione. La mancata notifica della diffida ex art. 35 d.P.R. n. 380/2001 non inficia la successiva ordinanza di demolizione, non costituendo tale atto un presupposto necessario. In materia paesaggistica non sono ammesse sanatorie postume ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004 per gli abusi che abbiano creato non solo volumi ma anche superfici.
Il Fatto
La ditta appellante gestisce in concessione uno specchio d’acqua nel Golfo di Cugnana, in località Punta Asfodeli, e aveva presentato istanza di permesso in sanatoria per l’installazione di un pontile in legno al servizio della nautica da diporto. Si tratta di una struttura galleggiante piana, priva di parapetti, lunga 150 metri e larga due, per una superficie complessiva di 300 mq, facilmente amovibile anche nelle parti sommerse.
Il Comune di Olbia, con provvedimento conosciuto il 19 settembre 2017, ha negato l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004; con atto del 20 giugno 2018 ha definitivamente negato la concessione edilizia; con provvedimento del 21 giugno 2018 ha disposto la demolizione e la rimessa in pristino per opere realizzate senza permesso di costruire. La Provincia di Sassari ha negato l’autorizzazione all’immersione in mare dei corpi morti. Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, e la ditta ha proposto appello con dodici motivi.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello e ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dal Comune. Sul primo motivo, il Collegio esclude l’erronea ricostruzione dei fatti: la data del 12 settembre 2017 indicata nel diniego paesaggistico per l’invio della relazione tecnica è frutto di un mero errore materiale, agevolmente riscontrabile nello stesso provvedimento, che in altra parte riporta la data corretta dell’8 giugno 2017. Le notifiche a mezzo PEC eliminano ogni equivoco. Quanto all’ordinanza di demolizione, la notificazione ex art. 140 c.p.c. si è perfezionata per compiuta giacenza.
Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che il giudice amministrativo non può compiere proprie valutazioni di merito sulla congruità del giudizio paesaggistico, ma solo rilevare l’eventuale eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche, in particolare l’irragionevolezza. Le considerazioni dell’appellante sulla presenza di altri pontili nella darsena attengono al merito e sono inammissibili.
Il terzo motivo è respinto in conseguenza dell’equivoco chiarito sul primo: quando il Comune ha emanato l’atto, il termine assegnato alla Soprintendenza era già scaduto. Sul punto il Collegio enuncia la regola centrale: il parere ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 è vincolante solo se emesso tempestivamente; se tardivo, il Comune deve motivare autonomamente e non può limitarsi a un rinvio per relationem.
Il quarto e il dodicesimo motivo sono respinti richiamando Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2017: il legittimo affidamento non si forma per il ritardo nella sanzione dell’abuso né per l’inerzia successiva all’ordine di demolizione, non eseguito per la pendenza del giudizio. La diffida ex art. 35 d.P.R. n. 380/2001 non è atto presupposto dell’ordinanza. Sull’art. 109 d.lgs. n. 152/2006, relativo ai corpi morti, il mancato preavviso di rigetto è irrilevante perché il provvedimento non avrebbe potuto avere altro contenuto.
L’undicesimo motivo è infine disatteso: in materia paesaggistica non sono possibili sanatorie postume ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 per gli abusi che abbiano creato non solo volumi ma anche superfici, come il pontile di complessivi 300 mq. Le spese sono compensate in ragione del particolare tipo di abuso.
Nota della Redazione
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