Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel piano delle alienazioni (TAR Lazio n. 473 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari l’interesse alla caducazione dell’atto viene meno quando il piano impugnato abbia esaurito i propri effetti per la sopravvenienza di successivi piani non impugnati. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, poiché l’eventuale annullamento dell’atto superato non arrecherebbe alcuna utilità al ricorrente. Il richiamo della delibera impugnata in provvedimenti successivi non configura di per sé un rapporto di presupposizione idoneo a fondare l’interesse. La definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un esercizio commerciale situato sul lungomare del Comune di Sabaudia, ha impugnato la deliberazione con cui il Commissario straordinario dell’ente, ai sensi dell’art. 58 d.l. n. 112/2008, ha approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2017-2018-2019. Il ricorrente contestava l’assunto comunale secondo cui l’area su cui insiste l’attività sarebbe divenuta di proprietà dell’ente a seguito di trasferimento gratuito per atto notarile.

Il Comune si è costituito chiedendo la reiezione del gravame. Con successivi ricorsi il ricorrente ha impugnato i piani relativi ai trienni seguenti, mentre le ulteriori delibere di approvazione dei piani 2020-2021-2022 e successivi non sono state impugnate.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Tribunale ha esaminato l’istanza di riunione formulata dal ricorrente solo nella comparsa conclusionale, avente ad oggetto altri due giudizi. L’istanza è stata respinta per l’esigenza di immediata definizione del giudizio, poiché per uno dei ricorsi non era stata fissata l’udienza di discussione e il rinvio è precluso dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., che consente il differimento nei soli casi eccezionali.

Nel merito il Collegio ha rilevato che il piano impugnato riguarda esclusivamente gli anni 2017, 2018 e 2019 e che esso ha esaurito i propri effetti, essendo stato superato dai piani successivi, i più recenti dei quali non sono stati gravati. Da qui la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, in accoglimento dell’eccezione formulata dal Comune.

Il Tribunale ha precisato che nessuna utilità potrebbe derivare al ricorrente dall’ipotetico accoglimento della domanda caducatoria, poiché il suo interesse risulta pregiudicato dal solo piano attualmente vigente. È stato richiamato il precedente del medesimo TAR che ha escluso che il semplice richiamo della delibera impugnata in quelle successive integri un rapporto di presupposizione o di caducazione automatica.

A conferma dell’assenza di interesse, il Collegio ha osservato che il ricorrente non ha specificamente controdedotto all’eccezione d’improcedibilità e non ha formulato alcuna domanda risarcitoria. La definizione in rito ha giustificato la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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